| Garante per la protezione     dei dati personali In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di T.I.M., Telecom Italia Mobile Spa; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il Prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente lamenta che T.I.M., Telecom Italia Mobile Spa non abbia adempiuto ad una sua richiesta avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di accedere ai dati personali relativi a unutenza telefonica di cui lo stesso risulterebbe titolare. Nel ricorso presentato al Garante ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere informazioni relative alla costituzione del rapporto per la suddetta utenza telefonica e al traffico generato dalla stessa utenza, al fine di dimostrare la propria estraneità rispetto allutenza e ricostruire laccaduto "per poter tutelare anche giudizialmente la propria posizione". Il titolare del trattamento ha inizialmente risposto affermando che le coordinate fornite dal ricorrente non erano sufficienti per poterlo identificare come cliente e ai sensi della legge n. 675/1996, lo ha invitato a fornire idonea documentazione comprovante leffettiva titolarità dellutenza. A seguito dellinvito ad aderire formulato da questa Autorità, il ricorrente ha inviato una prima nota nella quale ha confermato le proprie richieste relativamente allutenza oggetto di ricorso al Garante. T.I.M., Telecom Italia Mobile Spa ha nuovamente risposto comunicando allinteressato che potrebbe essersi determinato "un errore del rivenditore nellintestazione dellutenza oggetto di ricorso". Ha precisato che linteressato non ha firmato un contratto per la carta telefonica prepagata, confermando però la disponibilità a corrispondere alle richieste dellinteressato in presenza di una dichiarazione di disconoscimento dellutenza. Il 4 gennaio u.s., il ricorrente ha inviato da ultimo una nota con la quale ha ritenuto idoneo il riscontro del titolare del trattamento. CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne la richiesta di accesso ai dati personali relativi ad una utenza telefonica di rete mobile. In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ragione della idoneità del riscontro da parte del titolare del trattamento, ritenuta tale dallo stesso interessato. PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE: dichiara, ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso. Roma, 10 gennaio 2002
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