| Garante per la protezione     dei dati personali La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n.675/1996 comporta una declaratoria di inammissibilità. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il ricorso pervenuto al Garante il 2 agosto 2000 presentato dal signor Francesco Corbetta; Visti gli ulteriori atti dufficio e, in particolare, la nota n. 7560 del 24 agosto 2000 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso; Considerato che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui allart. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Ritenuta la necessità di dichiarare linammissibilità del ricorso ai sensi dellart. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il Prof. Gaetano Rasi; DICHIARA linammissibilità del ricorso. Roma, 17 gennaio 2002
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