| Garante per la protezione     dei dati personali La richiesta dell'interessato diretta ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle "banche dati"del titolare può essere proposta soltanto in presenza di un trattamento operato in violazione di legge; in caso contrario, resta salva la facoltà dell'interessato di esercitare il diverso diritto di opposizione al trattamento, previa presentazione di apposita istanza al titolare. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dalla sig.a Carla Ferrara nei confronti di Elledici Periodici, con sede in Rivoli; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dottor Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente lamenta che Elledici Periodici non abbia fornito riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, concernente laccesso ai dati personali detenuti dal predetto titolare del trattamento, nonché alla richiesta di conoscere lorigine dei dati stessi, la logica e le finalità del trattamento, con particolare riferimento allinvio di una pubblicazione periodica contenente promozioni librarie. Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996, linteressata ha chiesto che il Garante ordini al titolare del trattamento di corrispondere alle richieste sopra citate "con eventuale cancellazione " dei dati stessi "in qualsiasi modo ottenuti ed utilizzati" e con il riconoscimento di "un adeguato risarcimento" per luso dei dati personali in questione. Allinvito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 gennaio 2002 ai sensi dellart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Elledici Periodici ha risposto con fax in data 10 gennaio 2002 con il quale ha comunicato i dati richiesti, precisando lorigine degli stessi, nonché la logica e le finalità del trattamento. In data 14 gennaio 2002 il predetto titolare del trattamento ha poi inviato una memoria nella quale, dopo aver ribadito quanto già comunicato, ha manifestato dubbi sullammissibilità della richiesta di cancellazione dei dati avanzata dalla ricorrente solo in sede di ricorso ed ha osservato che il Garante non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento danni. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sullaccesso ai dati personali dellinteressata (nonché sulla richiesta di conoscere lorigine dei dati, la logica e le finalità del trattamento) detenuti da una casa editrice ed utilizzati per "lassolvimento di obblighi fiscali connessi alle cedole saggio consegnate agli insegnanti", nonché per lo svolgimento di attività promozionali aventi "ad oggetto i periodici e le pubblicazioni edite dalla Elledici Periodici". Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta volta ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni subiti per effetto del trattamento dei dati in questione. Si tratta di istanza per la quale la legge n. 675 non ha attribuito competenza a questa Autorità e che potrà essere eventualmente proposta dinanzi allautorità giudiziaria. Deve essere dichiarato poi non luogo a provvedere ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, in relazione alle richieste dellinteressata di conoscere i propri dati personali, la loro origine, nonché la logica e le finalità del trattamento, avendo Elledici Periodici provveduto a comunicare alla ricorrente le informazioni richieste. Il ricorso deve essere infine dichiarato infondato per quanto concerne la richiesta di "eventuale cancellazione" dei dati personali, (formulata peraltro solo in sede di ricorso, anziché nella precedente richiesta, e in termini generici). Ai sensi dellart. 13, comma 1, lettera c), n. 2, della legge n. 675/1996, tale richiesta può essere proposta nei riguardi di dati trattati in presenza di una violazione di legge che non risulta dalla documentazione in atti, tenendo conto anche della rappresentata esigenza di archiviare alcuni dei dati al solo fine di adempiere, per il tempo strettamente necessario, ad obblighi fiscali connessi alle pubblicazioni consegnate in copia-saggio agli insegnanti. Resta peraltro impregiudicato il diritto della ricorrente, ai sensi dellart. 13, comma 1, lettera e), della citata legge, di esercitare il diritto di opporsi, con apposita istanza e in modo non equivoco, ai trattamenti posti in essere nei suoi riguardi "a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario". PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: - dichiara inammissibile listanza volta a ottenere il risarcimento dei danni; - dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alla richiesta dellinteressata di accedere ai propri dati personali e di conoscerne lorigine, nonché la logica e le finalità del trattamento; - dichiara infondato il ricorso nella parte riguardante listanza di cancellazione dei dati personali, nei termini di cui in motivazione. Roma, 24 gennaio 2002
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