| Garante per la protezione     dei dati personali Il diritto di accesso ai dati personali può essere esercitato nei confronti di un titolare del trattamento sia pubblico, sia privato, e non è soggetto ai limiti posti dalla legge per l'accesso ai documenti amministrativi. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. Aldo Paolillo nei confronti dellAzienda unità sanitaria locale Le/2 - Maglie; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il ricorrente dirigente medico, dipendente dellAzienda Usl Le/2 di Maglie, lamenta di non aver ricevuto positivo riscontro alla richiesta avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, riferita al complesso dei propri dati personali detenuti dal predetto datore di lavoro con specifico riferimento a "pareri e giudizi" espressi in relazione alla propria attività lavorativa a decorrere dal 1 gennaio 1999. Linteressato ha quindi presentato ricorso ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996. A seguito dellinvito ad aderire formulato da questAutorità lAzienda ha trasmesso copia del riscontro inviato allinteressato il 2 gennaio 2002, con il quale ha opposto un diniego allaccesso ai dati personali ai sensi del citato art. 13. Se esercitato nei confronti di un "organismo a rilevanza pubblica", il diritto di accesso ai dati incontrerebbe un limite di riservatezza "in ordine ad elementi che si inseriscono in un procedimento finalizzato al perseguimento di interessi pubblici". Laccesso ai dati, in altre parole, dovrebbe essere contemperato con "linteresse pubblicistico alla riservatezza degli atti interni di un procedimento amministrativo", in particolare durante liter procedimentale nel corso del quale si inseriscono dati valutativi. LAzienda ha poi sviluppato con nota del 17 gennaio 2002 alcune deduzioni relative alla posizione lavorativa del ricorrente, richiamando lattenzione su alcuni atti che sarebbero stati portati a sua conoscenza ai sensi della legge n. 241/1990. Linteressato, con memoria pervenuta a questa Autorità in data 22 gennaio, ha specificato le proprie richieste che prescindono dal contesto di specifici procedimenti amministrativi, chiarendo nuovamente di voler accedere ai dati personali che lo riguardano, con particolare riguardo a giudizi, pareri, analisi, espressi nei suoi confronti dall1/1/1999 ad oggi. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: 2. Il ricorso concerne la richiesta di accesso a dati personali relativi allattività lavorativa detenuti dal datore di lavoro, con particolare riguardo a quelli contenuti in giudizi e pareri espressi in un determinato arco temporale. 3. Il ricorso è fondato. Il titolare del trattamento non ha infatti fornito adeguato riscontro alla istanza avanzata il 28 novembre 2001 ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, non avendo comunicato allinteressato i dati personali in proprio possesso descritti in premessa. Per quanto concerne laccesso ai dati personali contenuti nellambito di giudizi e valutazioni, vanno ribadite le considerazioni formulate dal Garante in numerose decisioni relative alla ricomprensione dei dati personali riportati in giudizi e valutazioni del datore di lavoro nella nozione di dato personale di cui allarticolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675 (v. i provvedimenti del 7 e 14 marzo 2001 in Bollettino n. 18, pagg. 15 e 32). Sono destituite di fondamento, le eccezioni formulate dallAzienda e descritte in premessa. Il diritto di accedere ai dati personali del richiedente è esercitabile nei confronti di qualsiasi titolare del trattamento pubblico e privato e non è soggetto alle limitazioni ipotizzate dallAzienda, che possono essere semmai invocate, ove del caso, in riferimento al distinto diritto di accesso a documenti amministrativi. Gli unici limiti all esercizio del diritto di cui allart. 13 sono previsti dall art. 14 della medesima legge n. 675/1996, che prevede altre esclusioni per particolari categorie di titolari del trattamento o per specifiche ipotesi espressamente individuate fra le quali non rientra quella oggetto di eccezione. LAzienda USL Le/2 di Maglie dovrà quindi comunicare allinteressato i dati personali richiesti in proprio possesso fatta eccezione di quelli già comunicati, entro un termine che appare congruo fissare al 15/3/2002, dando conferma a questa Autorità entro la stessa data. Per ottemperare alla presente decisione lAzienda potrà tener conto delle specifiche modalità ritenute idonee da questa Autorità nei casi di accesso a complessi di dati riportati allinterno di documenti (v. decisione del 7 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 32). PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: - accoglie il ricorso e ordina allAzienda Unità sanitaria locale Le/2 Maglie di comunicare allinteressato i dati personali che lo riguardano, nei termini di cui in motivazione, entro il 15 marzo 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dellavvenuto adempimento. Roma, 31 gennaio 2002
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