Garante per la protezione
    dei dati personali


La pubblicazione su un quotidiano delle targhe di veicoli che ostacolano il trasporto pubblico non rispetta il principio dell'essenzialità dell'informazione. Ci si può limitare a indicare il tipo di automobile

OGGETTO: Segnalazione relativa alla pubblicazione dei numeri di targa di alcune automobili nella pagina Trasporti&mobilità all'interno del quotidiano Metro.

Sono pervenute a questo Ufficio alcune segnalazioni con cui si lamenta una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte del quotidiano Metro, con specifico riferimento alla sezione Trasporti&mobilità. Quest'ultima, infatti, all'interno dei numeri del 26 novembre e dell'11 dicembre 2001, nel riportare due notizie relative ad automobili parcheggiate irregolarmente, che avevano ostacolato il normale svolgimento del servizio di trasporto, pubblicava le relative targhe, nonché la via e l'ora in cui si erano verificati i fatti.

Inoltre, secondo quanto risulta dalla corrispondenza intercorsa fra il segnalante e la redazione che cura la citata sezione, nonché dalle dichiarazioni dello stesso segnalante, nella sezione sarebbero stati pubblicati altre volte i numeri delle targhe di automobili che commettono infrazioni.

Al riguardo, occorre osservare quanto segue.

Gli articoli oggetto della segnalazione sono stati pubblicati in una pagina dedicata alle notizie relative al traffico cittadino e al sistema dei trasporti pubblici nella Capitale.

La diffusione di tali notizie rientra nell'ambito di un trattamento di dati personali a fini giornalistici, in relazione al quale trovano applicazione gli artt. 12, 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

In base a tali norme, è possibile raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso dell'interessato, purché vengano rispettati i limiti posti al diritto di cronaca, a tutela della riservatezza degli interessati e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Le vicende riportate dal quotidiano potevano ragionevolmente essere considerate di interesse pubblico, in quanto dirette a far conoscere come, talvolta, le condotte dei singoli automobilisti possano causare disservizi nel sistema di trasporti locali.

Tuttavia, nel caso di specie, è da rilevare come le targhe delle automobili costituissero sulla base di quanto disposto dalla normativa prima richiamata altrettanti dati personali che non potevano essere considerati essenziali in relazione alla finalità, sopra descritta, di informare il pubblico sull'accaduto. Ciò in quanto la medesima finalità avrebbe potuto essere perseguita limitandosi ad indicare, per esempio, il tipo di autovetture che ostacolavano il traffico.

Questo genere di diffusione delle informazioni determina ingiustificate ingerenze nella sfera privata degli interessati, rendendo possibile, nel caso di specie (in base alla divulgazione degli estremi delle targhe e dell'informazione relativa al luogo in cui le vetture erano parcheggiate) l'identificazione delle persone suindicate e di alcuni loro movimenti.

Alle considerazioni sopra effettuate occorre poi aggiungere quanto segue.

La rubrica all'interno della quale sono state pubblicate le notizie sottoposte al vaglio di questa Autorità viene presentata come un "supplemento a Trasporti&mobilità, agenzia giornalistica di informazione di Atac s.p.a.", società quest'ultima alla quale è affidata la gestione del servizio pubblico di trasporto a Roma.

Al riguardo, con riserva di effettuare ulteriori accertamenti sulle modalità con cui si è proceduto alla raccolta delle informazioni di cui sopra, occorre ricordare che i dati personali relativi alle infrazioni commesse dagli automobilisti rilevati dal personale ispettivo delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 17, comma 133 bis, della legge n. 127/1997 possono essere trattati da tali aziende unicamente per le finalità connesse agli accertamenti delle infrazioni stesse e possono essere comunicate a soggetti privati o diffuse solamente nei limiti di quanto espressamente previsto da norme di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, questa Autorità invita quindi a far pervenire entro il 15 aprile 2002 ogni notizia ed informazione utile sulle iniziative e misure adottate per conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nella presente nota.

Roma, 11 marzo 2002