| Garante per la protezione     dei dati personali Dati sensibili - I dati attinenti alla salute vanno comunicati all'interessato attraverso il medico designato IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente lamenta che La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. non abbia fornito completo riscontro alla richiesta, avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, concernente laccesso ai dati personali che lo riguardano detenuti dalla predetta società, con specifico riferimento a quelli contenuti nella perizia redatta dal medico legale di fiducia della società. In particolare, il titolare del trattamento avrebbe manifestato solo la disponibilità a consentire la mera visione del citato documento. Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996, linteressato chiede che il Garante ordini al titolare del trattamento di comunicare i dati personali contenuti nella perizia, addebitando al medesimo titolare le spese del procedimento. Allinvito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 5 aprile 2002 ai sensi dellart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. ha risposto con fax in data 10 aprile 2002 con il quale ha comunicato: * di aver trasmesso al ricorrente copia della richiesta perizia; * di non aver dato seguito alla richiesta dellinteressato a suo tempo presentata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675 in quanto la stessa "non rispondeva ai requisiti previsti dallart. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 mancando della copia della procura o delega, fornita di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, rilasciata dallinteressato". * Linteressato, con nota pervenuta via fax in data 17 aprile, ha dato atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, confermando la richiesta di attribuzione delle spese a carico dello stesso. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sullaccesso ai dati personali contenuti in una perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia di una società di assicurazione. In proposito deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998, avendo La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. provveduto a comunicare al ricorrente i dati personali richiesti. Dalla documentazione in atti è emerso che La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., Ispettorato sinistri di Bari, in data 25 febbraio 2002, pur avendo fatto rilevare che listanza ex art. 13 non era stata firmata direttamente dal ricorrente, aveva manifestato la disponibilità a consentire "la visione dellelaborato peritale", ritenendo insussistente lobbligo di "consegna degli elaborati". La consegna di copia integrale della perizia è avvenuta, come detto, dopo la presentazione del ricorso al Garante. Lart. 17, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 stabilisce che la "persona che agisce su incarico dellinteressato deve esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge". Tuttavia, lobiezione in seguito avanzata al riguardo dal titolare (che aveva constatato che la richiesta proposta ai sensi dellart. 13 non era stata presentata direttamente dallinteressato), benché fondata (e menzionata in un accenno incidentale nella nota del 25 febbraio 2002 con la quale la società consentiva la visione della perizia), non è stata oggetto, in tale nota, di formale contestazione. La modalità di accesso ai dati inizialmente prospettata dal medesimo titolare (sola visione del documento) non può inoltre ritenersi idonea, a differenza di quella della consegna di copia del documento, di seguito prescelta dalla società. Il diritto di accesso ai dati personali comporta, infatti, lobbligo per il titolare del trattamento di estrarre i dati e di porli a disposizione, in forma cartacea o automatizzata, dellinteressato (art. 17, comma 6, d.P.R. n. 501/1998). Nel dichiarare non luogo a provvedere va contestualmente segnalato al titolare del trattamento, ai sensi dellart. 31, comma 1, lett. c) della citata legge, che secondo lart. 23, comma 2, della medesima legge "i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti allinteressato solo per il tramite di un medico designato dallinteressato o dal titolare". Nel caso di specie risulta infatti che tali dati sono stati comunicati direttamente allinteressato presso lo studio del legale domiciliatario. In relazione alla richiesta del ricorrente relativa alle spese alla luce delle considerazioni svolte, sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) dichiara compensate le spese fra le parti; c) segnala a La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., ai sensi dellart. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675/1996, la necessità di conformare ogni altra comunicazione dei dati personali relativi allo stato di salute al disposto dellart. 23, comma 2, della medesima legge. Roma, 2 maggio 2002
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