| Garante per la protezione     dei dati personali La produzione e l'esibizione da parte di un comune, in un giudizio civile che vede coinvolto l'ente locale e il coniuge dell'interessato, di due certificati -di matrimonio e di servizio- dell'interessato stesso, dipendente comunale, comportano, ove il rapporto di coniugio e lo status di dipendente del comune assumano rilievo in causa, un trattamento -in particolare una comunicazione- di dati personali lecito e finalizzato al legittimo esercizio del diritto di difesa dell'ente nel quadro delle relative finalità istituzionali. Il ricorso dell'interessato contenente l'opposizione a tale trattamento è quindi infondato. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato dal sig. Angelo Totaro, assistito dallavv. Benedetto Cianci nei confronti del Comune di Guglionesi; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, dipendente in servizio presso il Comune di Guglionesi, lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza, avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto "il ritiro della produzione documentale" curata dallente nellambito di una controversia civile pendente fra il Comune medesimo e il coniuge di esso ricorrente. Con listanza è stato anche chiesto il rilascio di una dichiarazione di impegno a non effettuare alcun altro uso dei documenti in questione (consistenti in un certificato di matrimonio e in un certificato di servizio). Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996, linteressato ha ribadito le proprie richieste, sottolineando che "la comunicazione/diffusione" dei dati in questione avrebbe comportato a suo avviso una violazione della legge sulla protezione dei dati personali ed un illecito "valutabile anche sotto il profilo della illecita divulgazione del segreto dufficio". Ha anche precisato di aver esposto la vicenda in una denuncia allautorità giudiziaria, anche in relazione allasserita incompetenza del sindaco nella sottoscrizione del certificato di servizio e allipotizzata falsità che sarebbe stata commessa attestando falsamente che tale certificato sarebbe stato richiesto dallinteressato. Allinvito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 23 aprile 2002 ai sensi dellart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Comune di Guglionesi ha risposto con fax in data 3 e 7 maggio 2002 nei quali è stato precisato che: * che i certificati in questione sono stati formati ed utilizzati lecitamente, e più in particolare "consegnati al legale del Comune il quale li ha esibiti nel processo civile davanti al Tribunale di Larino" nella menzionata controversia civile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tali certificati non recherebbero poi alcun dato sensibile o implicante un particolare rischio dellinteressato o soggetto a segreto; * lesibizione in giudizio di tali documenti si sarebbe peraltro resa necessaria a seguito della strategia difensiva del coniuge del ricorrente. Con fax in data 11 maggio 2002 linteressato ha ribadito le proprie posizioni. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di alcuni dati personali dellinteressato contenuti in due certificati formati ed esibiti in giudizio dal Comune presso il quale il medesimo interessato presta servizio, nellambito in una causa civile che vede coinvolti lente stesso e il coniuge del ricorrente. Il ricorrente ha formulato unistanza che va qualificata come opposizione al descritto trattamento di dati personali che lo riguardano. Il ricorso non è fondato. I dati personali del ricorrente inseriti nei due predetti certificati (contenenti peraltro dati personali "comuni") sono stati infatti lecitamente oggetto di una comunicazione (e non di una diffusione) da parte del Comune nellambito di un giudizio civile nel quale il rapporto di coniugio e lo status di dipendente comunale del ricorrente risultano assumere rilievo. La formazione e lesibizione dei due certificati comportano un trattamento di dati personali lecito e finalizzato al legittimo esercizio del diritto di difesa dellente nel quadro delle relative finalità istituzionali, rispetto a profili per i quali il ricorrente non ha fornito alcun elemento di valutazione tale da porre in dubbio che lattività difensiva si sia svolta in contrasto con i principi di cui allart. 9 della legge n. 675/1996. Dalla documentazione in atti non sono emersi profili di competenza del Garante che facciano ritenere altrimenti illecito il trattamento posto in essere dal Comune, restando demandata allautorità giudiziaria penale già investita della vicenda la valutazione degli altri asseriti vizi ipotizzati dal ricorrente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara infondato il ricorso. Roma, 15 maggio 2002
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