| Garante per la protezione     dei dati personali Il riscontro parziale da parte del titolare del trattamento alle richieste formulate dall'interessato con il ricorso proposto ai sensi del'art. 29 della legge n. 675/1996 comporta l'obbligo del rimborso al ricorrente di parte delle spese del procedimento. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dal sig. Mario Bonesi nei confronti di Poste italiane S.p.A.; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il Prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: 1. Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad alcune richieste avanzate ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996 nei riguardi della società resistente. Nel ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della medesima legge linteressato ha ribadito tali richieste, specificando di voler conoscere tutti i dati personali "con particolare attenzione ai giudizi e alle valutazioni, e ogni altra notizia, informazione o indagine". Ha chiesto poi che le spese relative al procedimento siano poste a carico della società. A seguito dellinvito ad aderire formulato da questa Autorità, Poste italiane S.p.A. ha inviato una memoria in data 30 aprile 2002 nella quale ha specificato che nel fascicolo personale del dipendente non risulterebbero giudizi e valutazioni che lo riguardano. Ha inviato poi copia dello stato matricolare dove sarebbero contenute le altre notizie e informazioni relative allinteressato detenute dal datore di lavoro. Nellaudizione delle parti dell 8 maggio 2002, la società titolare del trattamento ha ribadito le proprie posizioni, evidenziando che linteressato non sarebbe stato "mai sottoposto ad alcuna valutazione". CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: 2. Il ricorso concerne la richiesta di accesso al complesso dei dati personali detenuti dal datore di lavoro. 3. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto riguarda quanto già comunicato dalla società. Nellaudizione delle parti, inoltre, Poste italiane S.p.A. ha poi precisato che nel caso specifico nessuna valutazione è stata svolta riguardo allinteressato, anche relativamente "al periodo pregresso", da parte del dirigente del servizio di appartenenza o delle strutture di appartenenza. 4. Il ricorso va, invece, accolto parzialmente, per quanto concerne le altre richieste. Il titolare del trattamento, nei riscontri forniti allinteressato alle istanze avanzate ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996 e a seguito dellinvito ad aderire formulato da questa Autorità, ha dapprima inviato copia solo dello stato matricolare dellinteressato nel quale sono riportate alcuni dati personali relativi al ricorrente (dati identificativi, corsi di qualificazione, etc.). A seguito dellaudizione delle parti, la società ha poi inviato a questa Autorità e al ricorrente solo copia di alcune certificazioni attestanti lassenza dal servizio del ricorrente a seguito di malattia e di talune ordinanze del datore di lavoro attestanti il collocamento temporaneo per aspettativa. La società non ha quindi comunicato tutte le informazioni di natura personale, riguardanti, ad esempio, richieste di ferie, o certificazioni concernenti presenze giornaliere. La richiesta di accesso è riferita, nel caso di specie, al complesso dei dati personali e la società ha inviato solo alcuni riscontri parziali. Il titolare del trattamento dovrà quindi fornire allinteressato, in aggiunta a quanto indicato, tutti i dati personali detenuti, estraendoli a cura dei responsabili e degli incaricati del trattamento (dal fascicolo personale, da archivi e banche dati e da altri documenti detenuti), e comunicandoli nei modi previsti dallart. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 (utilizzando, ove del caso, particolari modalità in presenza di particolari complessi di dati che rendano difficile lestrapolazione: v. in proposito la decisione di questa Autorità del 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16 del gennaio 2001). 5. In relazione, infine, alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento, da porre a carico del titolare del trattamento, la stessa va accolta parzialmente, considerato lincompleto riscontro fornito anche nel corso del procedimento da Poste italiane S.p.A. Al riguardo, ai sensi dellart. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, appare preliminarmente congruo determinare lammontare di tali spese nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria (tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso), da porre a carico della società resistente in misura pari alla metà, sussistendo giusti motivi, in relazione al parziale riscontro già dato e alle peculiarità del caso, per disporre una parziale compensazione delle spese. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: 1. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento a quanto già comunicato dalla società resistente; 2. accoglie parzialmente il ricorso in relazione ai restanti dati di carattere personale, nei termini di cui in motivazione; 3. determina, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250,00, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese del procedimento che, previa parziale compensazione per giusti motivi, pone in misura pari alla metà a carico di Poste italiane S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente in favore del ricorrente. Roma, 15 maggio 2002
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