| Garante per la protezione     dei dati personali Ove il titolare del trattamento dei dati dia completo riscontro all'istanza formulata dall'interessato, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (nella specie il ricorrente ha ottenuto l'accesso ai dati che lo riguardano detenuti da una società concessionaria di servizi di somministrazione di energia elettrica). IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY nei confronti di Acea Distribuzione S.p.A.; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dottor Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente, titolare attualmente di un contratto di somministrazione di energia elettrica con Acea Distribuzione S.p.A., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta, formulata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675, con la quale aveva chiesto alla società di conoscere i dati personali che la riguardano dalla stessa detenuti e di essere informata sulle finalità e modalità del trattamento, con specifico riferimento alle operazioni connesse al passaggio della propria utenza da Enel Distribuzione S.p.A. ad Acea Distribuzione S.p.A. Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675/1996 linteressata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre le spese sostenute a carico della società titolare del trattamento. Allinvito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 24 aprile 2002 ai sensi dellart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Acea Distribuzione S.p.A. ha risposto con fax in data 7 e 8 maggio 2002 nei quali: * ha precisato le finalità e le modalità del trattamento con specifico riferimento al "trasferimento dei contratti di somministrazione di energia elettrica da Enel Distribuzione S.p.A. ad Acea Distribuzione S.p.A." in ottemperanza allart. 9 del d.lg. 16 marzo 1999, n. 79. Ha precisato poi di trattare unicamente i dati funzionali alla fornitura di energia elettrica; * ha sottolineato di aver informato la ricorrente, come tutti gli altri utenti, della predetta cessione; * ha comunicato, con le predette note, i dati personali richiesti, precisando che gli stessi possono essere anche oggetto di eventuale, ulteriore visione presso lufficio gestione clienti della società, unitamente a quelli relativi ai consumi (che non sono oggetto di richiesta specifica nellambito della generale istanza di accesso). Il titolare del trattamento ha ribadito le proprie posizioni nel corso dellaudizione tenutasi il 14 maggio 2002. CIÒ PREMESSO OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dellinteressata detenuti da una società concessionaria di servizi di somministrazione di energia elettrica. In relazione alla richiesta dellinteressata può essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un idoneo riscontro allinteressata specificando anche le finalità e modalità del trattamento svolto. La volontà adesiva del titolare si è peraltro manifestata dopo la proposizione del ricorso a questa Autorità. Considerata quindi la mancanza di un tempestivo riscontro alla richiesta precedentemente avanzata dallinteressata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675 va posto a carico di Acea Distribuzione S.p.A. lammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nel caso di specie nella misura forfettaria di euro 100, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti connessi alla redazione ed alla presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) determina, ai sensi dellart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 100 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria) lammontare delle spese e dei diritti posti a carico di Acea Distribuzione S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 16 maggio 2002
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