| Garante per la protezione     dei dati personali Il mancato riscontro alle richieste dell'interessato determina l'accoglimento del ricorso e l'obbligo del titolare del trattamento di rimborsare le spese del procedimento IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dalla sig.a Maria Rita Muzi nei confronti di Associazione nazionale ricreativa culturale sportiva dipendenti Enel (Arca); Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dr. Mauro Paissan; PREMESSO: 1. La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta, avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti dellAssociazione nazionale ricreativa culturale sportiva dipendenti Enel (Arca), volta ad ottenere laccesso ai dati personali che la riguardano. Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675 linteressata ha ribadito le proprie richieste, precisando di voler ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano. La ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. Con nota in data 9 aprile 2002 questa Autorità, preso atto dellassenso delle parti, ha dato comunicazione, ai sensi dellart. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, della proroga di venti giorni del termine per la decisione sul ricorso. Nonostante linvito rivolto da questa Autorità non risulta che il titolare del trattamento abbia fatto pervenire alcun riscontro. CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: 2. Il ricorso verte sullaccesso ai dati personali di un socio trattati da unassociazione operante nel settore ricreativo, culturale e assistenziale. Il ricorso è fondato. Il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro alle richieste dellinteressato, né in risposta allistanza presentata ai sensi dellart. 13, né a seguito del ricorso proposto ai sensi dellart.29 della medesima legge, nonostante la proroga dei termini per la decisione sul ricorso medesimo. Le informazioni richieste, di cui la ricorrente ha evidenziato la tipologia, rientrano nella nozione di "dato personale" di cui allart. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996 ed è legittima la richiesta dellinteressata di venirne a conoscenza in conformità alla legge sulla protezione dei dati personali. Lart. 13 della legge prevede infatti che i dati ai quali si riferisce una richiesta di accesso devono essere comunicati allinteressato "in forma intelligibile". Lart. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 obbliga altresì il titolare del trattamento, "ai fini di una più efficace applicazione dellart. 13 della legge", ad adottare "le opportune misure volte, in particolare , ad agevolare laccesso ai dati personali da parte dellinteressato". Lassociazione resistente dovrà pertanto corrispondere alle richieste della ricorrente fornendo alla stessa i dati personali oggetto di richiesta, osservando le modalità previste dalla normativa in materia, più volte richiamate da questa Autorità (v. in proposito la decisione del Garante del 28 dicembre 2000, in Bollettino n. 16 del gennaio 2001), entro un termine che appare congruo fissare al 28 giugno 2002. 3. Considerata infine la mancanza di un riscontro alle richieste dell'interessata vanno poste a carico dellassociazione le spese e i diritti relativi al presente procedimento, che appare congruo determinare, ai sensi dellart. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 100,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: 1. accoglie il ricorso ed ordina ad Associazione nazionale ricreativa culturale sportiva dipendenti Enel (Arca), di adempiere alle richieste dellinteressata entro il 28 giugno 2002, nei termini di cui in motivazione, dando comunicazione a questa Autorità dellavvenuto adempimento entro la stessa data; 2. determina, ai sensi dell'art. 20, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 100,00, di cui euro 25, 82 per diritti di segreteria, lammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posti a carico dellassociazione resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente. Roma, 23 maggio 2002
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