| Garante per la protezione     dei dati personali In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie in cui l'interessato ha avuto modo di conoscere sia gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, sia i dati personali concernenti giudizi espressi dal datore di lavoro in sede di formulazione delle note di qualifica, di valutazione e di selezione del personale). IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato dal Sig. Carlo Marchesi nei confronti di Coop Adriatica soc. coop. a r.l.; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, già dipendente di Coop Adriatica soc. coop. a r.l., lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dellart. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di ricevere lindicazione degli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali, nonché la comunicazione dei dati personali concernenti giudizi espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, di valutazione e di selezione del personale. Con il ricorso proposto ai sensi dellart. 29 della legge n. 675 linteressato ha ribadito le proprie richieste. All'invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità in data 6 maggio 2002, il titolare del trattamento ha risposto con nota anticipata via fax il 13 maggio 2002 con la quale ha trasmesso copia della lettera inviata in pari data al ricorrente nella quale sono stati precisati gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed è stata data comunicazione di tutti i giudizi relativi al medesimo interessato espressi in sede di formulazione delle note di qualifica, di valutazione e di selezione del personale, nonché la copia di una serie di documenti relativi al rapporto lavorativo. Linteressato non ha fatto pervenire ulteriori memorie o controdeduzioni. CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte, oltre che sullindicazione del responsabile del trattamento, sullaccesso ad alcuni dati personali di un dipendente, con specifico riguardo a quelli contenuti nellambito di giudizi, note di qualifica, di valutazione e di selezione formulate nei suoi confronti dal datore di lavoro. In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società titolare del trattamento provveduto a comunicare allinteressato i dati personali oggetto di richiesta. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Roma, 28 maggio 2002
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