Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso, pervenuto al Garante il 5 settembre 2001, presentato dalla sig.ra Rosanna Farinella nei confronti di Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A.;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 10501 del 7 settembre 2001 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso;

Considerato che la ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

Visti l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli