Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il ricorso, pervenuto al Garante il 15 novembre 2000, presentato dal sig. Daniele Miastkowski nei confronti di Rolo Banca 1423;

Visti gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 10312 del 17 novembre 2000 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

Considerato che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 501/1998;

Ritenuta la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501/1998;

Visti l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli art. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli