Garante per la protezione
    dei dati personali


Nel caso in cui il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro alle richieste dell'interessato, il procedimento innanzi al Garante dev'essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere (caso concernente l'avvenuta comunicazione a terzi, in assenza del consenso dell'interessato, di dati personali relativi ad una carta di credito associata ad un conto corrente, poi prontamente sostituita dall'istituto di credito che l'aveva rilasciata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Alberto Aldo Vandini rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cambareri presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca nazionale del lavoro S.p.A.;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso la filiale di Modena della Banca nazionale del lavoro, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere le modalità con le quali i dati personali relativi ad una carta di credito associata al citato conto corrente sarebbero stati comunicati a sua insaputa ad una società che fornisce al medesimo interessato un servizio in abbonamento relativo a trasmissioni televisive in digitale (Atena Servizi S.p.A.).

Nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha pertanto chiesto a questa Autorità di ordinare al titolare del trattamento "la cessazione del comportamento illegittimo".

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 luglio 2002, Banca nazionale del lavoro S.p.A.-Direzione generale, con nota anticipata via fax il 29 luglio 2002, ha sostenuto che:

- "sulla base degli accertamenti interni espletati non risulta sia stata effettuata ad Atena Servizi S.p.A. alcuna comunicazione riguardante la carta di credito" in oggetto;

- quando il ricorrente "ha interessato sulla vicenda la (…) dipendenza di Modena, la carta in questione è stata bloccata e conseguentemente distrutta con successiva emissione di una nuova carta di credito";

- non può configurarsi nella fattispecie alcuna responsabilità della banca.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto da un istituto bancario con riferimento all'asserita comunicazione illecita a terzi di dati personali relativi ad una carta di credito.

Sulla base del riscontro fornito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La banca ha fornito un idoneo riscontro alla richiesta di cessazione dell'ipotizzato comportamento illegittimo attestando, con dichiarazione della cui veridicità si risponde anche ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), che dagli accertamenti interni espletati non risulta alcuna comunicazione di dati alla Atena Servizi S.p.A. e che non vi è peraltro alcun ulteriore rischio relativo alla circolazione dei medesimi dati, stante la distruzione della carta avvenuta nel frattempo a seguito dell'attivazione dell'interessato e con l'assenso di quest'ultimo.

La presente decisione non pregiudica l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti della Atena Servizi S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 11 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli