Garante per la protezione
    dei dati personali


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel riscontrare tale istanza, il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto l'indirizzo e-mail dell'interessato attraverso una ricerca su siti Internet finalizzata a reperire indirizzi di docenti, di averlo utilizzato per dare notizia di una nuova pubblicazione e di averlo successivamente cancellato.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro pervenuto ed ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax il 29 agosto 2002, ha ribadito quanto già dichiarato in sede di riscontro all'istanza presentata ex art. 13 della legge n. 675/1996.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventi delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento, il titolare ha fornito specifico riscontro dichiarando altresì di aver già cancellato i dati relativi al ricorrente che non risultano utilizzati conformemente alle predette disposizioni.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicità la società resistente risponde anche ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 20 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi, alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per ciò che attiene alla richiesta di opporsi all'ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di conoscere i responsabili del trattamento, eventualmente designati, e ordina al titolare del trattamento di comunicarne al ricorrente gli estremi identificativi entro il 20 dicembre 2002 dando conferma entro la medesima data a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

c) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Casa editrice Leo S. Olschki s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli