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Garante per la protezione dei dati personali Diritto di accesso - Il diritto di conoscere l'identit del responsabile del trattamento Provvedimento del 6 novembre 2002 Il titolare del trattamento deve sempre fornire risposta, anche se negativa, alla richiesta dell'interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Lena Baldocchi nei confronti di Riccardo Cuffaro, quale titolare del sito www.freenetitalia.it di; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: La ricorrente espone di non aver ricevuto riscontro ad unĠistanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare lĠinvio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di ottenere la conferma dellĠesistenza dei dati che la riguardano, di conoscerne lĠorigine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, nonch gli estremi identificativi del Çresponsabile legale del trattamentoÈ, opponendosi altres al trattamento. Nel ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996 lĠinteressata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 14 ottobre 2002, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, in data 21 ottobre 2002, ha sostenuto: di detenere unicamente lĠindirizzo di posta elettronica della ricorrente; di aver acquisito tale indirizzo tramite il proprio sito Internet www.versilia-on-line.com Çattraverso il servizio gratuito di iscrizione mailing list (...)È; di aver cancellato dai propri archivi lĠindirizzo di posta elettronica dellĠinteressata e che non verr inviata pi alcuna comunicazione commerciale attraverso la mailing list. La ricorrente, con fax in data 28 ottobre 2002, ha eccepito lĠincompletezza e lĠinesattezza dei dati forniti, specie in riferimento alla loro origine. Il resistente con nota del 29 ottobre 2002 ha fornito ulteriori indicazioni in merito allĠorigine dei dati dellĠinteressata e dei precedenti suoi possibili utilizzatori, ribadendo di aver provveduto alla loro cancellazione. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso lĠinvio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dellĠinteressato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996, allĠart. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed allĠart. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza. Il resistente ha fornito allĠinteressata sufficienti indicazioni sul trattamento dei dati che la riguardano, sulla loro origine, nonch sulle modalit di avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicit il resistente risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Con riferimento alla non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del Çresponsabile legale del trattamentoÈ, premesso che la stessa qualificabile come richiesta volta a conoscere lĠeventuale ÇresponsabileÈ del trattamento formalmente designato ai sensi dellĠart. 8 della legge n. 675/1996, allo stato degli atti non risulta che il resistente abbia fornito allo stato risposta a tale istanza. Limitatamente a questa parte il ricorso va pertanto accolto. Il titolare del trattamento dovr comunicare allĠinteressata gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i entro un termine che appare congruo fissare al 20 gennaio 2003. Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento met dellĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, stante la ritenuta necessit di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure con ritardo, dal titolare del trattamento. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento alle richieste di avere conferma dellĠesistenza dei dati della ricorrente, di conoscerne lĠorigine e di opporsi al loro ulteriore trattamento; b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i in riferimento ai trattamenti effettuati presso il sito www.freenetitalia.it di Riccardo Cuffaro, e ordina per lĠeffetto a questĠultimo di darne comunicazione alla ricorrente, nei termini di cui in motivazione, entro il 20 gennaio 2003, confermando lĠavvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data; c) determina, ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla met, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico del resistente, il quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 6 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |