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Garante per la protezione dei dati personali Reti telematiche e Internet Comunicazione sistematica di dati personali attraverso e-mail Provvedimento del 8 novembre 2002 Il meccanismo per l'invio sistematico di e-mail - nella specie, il sistema "multilevel Mlm" - attiva per sua natura una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati cui si applica la legge n. 675/1996. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Massimiliano Strano; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il ricorrente evidenzia di non aver ricevuto alcun riscontro ad unĠistanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare lĠinvio di un messaggio di posta elettronica recante lĠinvito ad inserirsi in un meccanismo per lĠinvio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici ("super sistema Mlm"), aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento", lĠorigine dei dati che lo riguardano, la logica e le finalit del trattamento, nonch di ottenere la cancellazione dei dati medesimi e lĠattestazione dellĠavvenuta comunicazione a terzi della cancellazione medesima. Nel ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996, lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste chiedendo la refusione delle spese sostenute per il procedimento. A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 15 ottobre 2002, inoltrato a mezzo posta prioritaria e tramite raccomandata a/r allĠindirizzo risultante dalla documentazione in atti (ed al quale era stata inoltrata e ricevuta la precedente istanza ex art. 13), il resistente non ha fornito alcun riscontro. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso lĠinvio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dellĠinteressato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996 e allĠart. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. LĠutilizzo dellĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dallĠart. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996, trattamento per il quale non trova applicazione lĠart. 3, comma 1, della medesima legge che esclude dallĠambito di applicazione della stessa "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali". Il meccanismo collegato alla e-mail in questione e al predetto sistema "Mlm" sviluppa una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche persone fisiche anzich imprese, non pu essere perci qualificato nel caso concreto alla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali" ai sensi dellĠart. 3 della citata legge. Le richieste dellĠinteressato, formulate ai sensi dellĠart. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime. La disponibilit in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili dagli interessati attraverso siti web o newsgroup va rapportata alle finalit per cui essi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalit ed eventi delimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per lĠinvio generalizzato di e-mail aventi finalit differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39). La persona che ha agito in qualit di titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro alle istanze dellĠinteressato. Il resistente dovr corrispondere, entro un termine che appare congruo fissare al 31 gennaio 2003, a tutte le richieste del ricorrente, cos come richiamate in premessa, ponendo anche fine al contestato trattamento mediante cancellazione dei dati personali del ricorrente trattati in violazione delle predette disposizioni. Il resistente dovr altres dare conferma a questa Autorit, entro la medesima data, dellĠavvenuto adempimento. Con separato provvedimento dellĠUfficio stato gi avviato un autonomo procedimento ai sensi dellĠart. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 rispetto al trattamento dei dati mediante utilizzo del predetto sistema reperibile sul sito Internet http://multilevell.supereva.it. Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento lĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Massimiliano Strano di corrispondere alle richieste dellĠinteressato, nei termini di cui in motivazione, entro il 31 gennaio 2003, dando comunicazione a questa Autorit entro la stessa data dellĠavvenuto adempimento; b) determina ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠintero ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Massimiliano Strano, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 8 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |