Garante per la protezione
    dei dati personali


Procedimento relativo ai ricorsi - Ricorso al Garante e tutela di ulteriori diritti dinanzi all'autoritˆ giudiziaria

Provvedimento del 21 novembre 2002

La declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso, conseguente al completo riscontro fornito dal titolare del trattamento alla richiesta di accesso proposta dal ricorrente, non comporta alcun pregiudizio alla facoltˆ dell'interessato di esercitare ulteriori diritti, sui quali il Garante non ha competenza, dinanzi all'autoritˆ giudiziaria ordinaria (nella specie, tali diritti concernevano le modalitˆ di risoluzione del contratto stipulato tra le parti e l'eventuale risarcimento del danno).

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Arca s.a.s.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che ha commissionato ad Arca s.a.s., nel luglio del 2001, alcuni servizi volti a promuovere la propria immagine presso operatori del mondo dello spettacolo (in particolare inserendo alcuni dati personali che lo riguardano nella banca dati della societˆ che avrebbero dovuto essere consultabili via Internet, tramite lĠuso di una password, solo da parte di operatori qualificati) ha contestato la violazione degli accordi contrattuali.

Ha pertanto chiesto la risoluzione del contratto proponendo una serie di istanze anche in riferimento alla legge n. 675/1996, con le quali ha sollecitato il blocco del trattamento e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dal sito Internet www.scouting.it (consultabili liberamente da chiunque, in violazione del contratto e nonostante il dissenso successivamente manifestato) e dagli archivi della societˆ. Ha chiesto anche di conoscere la logica, le finalitˆ del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso presentato a questa Autoritˆ ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente, esponendo di non aver ottenuto adeguato riscontro da Arca s.a.s, ha ribadito le proprie richieste, opponendosi allĠinvio del materiale promozionale che il titolare del trattamento ha continuato ad inviare e chiedendo di trasmettere copia degli atti ad altra autoritˆ ai fini del risarcimento del danno.

A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autoritˆ in data 29 ottobre 2002, Arca s.a.s., con nota anticipata via fax il 5 novembre 2002, nel comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ha dichiarato:

      di aver cancellato il nominativo del ricorrente dalla propria banca dati e dalla scheda riportata sul predetto sito Internet;

      di aver effettuato in base al consenso informato dellĠinteressato il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ottenuto con la firma apposta su un "foglio illustrativo (nel quale vengono spiegate le modalitˆ di attuazione e di svolgimento dei servizi)" il 12 luglio 2001, contestualmente alla sottoscrizione del contratto;

      di aver inserito su Internet soltanto alcuni dati personali dellĠinteressato (il nome di battesimo, lĠanno di nascita e la provincia di residenza, oltre ai dati somatici forniti dallo stesso) e non anche il cognome, lĠindirizzo, la data di nascita e le fotografie ("in quanto non  stato ancora effettuato il servizio fotografico");

      che lĠasserita documentazione pubblicitaria riguarderebbe segnalazioni di casting rientranti nei servizi commissionati.

Con nota inoltrata via fax lĠ11 novembre 2002 lĠinteressato si  dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto.

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali effettuato da una societˆ che offre alcuni servizi per promuovere lĠimmagine di esordienti nel mondo dello spettacolo anche attraverso la pubblicazione di dati personali su Internet.

La societˆ ha fornito solo a seguito del ricorso un riscontro alle sopra menzionate istanze dellĠinteressato, comunicando anche gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dichiarando di aver cancellato i dati relativi al ricorrente dai propri archivi e dal sito Internet.

In relazione a tale dichiarazione, che comporta la conseguente, necessaria interruzione del flusso di ulteriori comunicazioni al ricorrente medesimo di tipo promozionale e della cui veridicitˆ il soggetto che lĠha sottoscritta risponde anche ai sensi dellĠart. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La presente decisione non comporta alcun pregiudizio alla facoltˆ del ricorrente di esercitare i propri diritti dinanzi allĠautoritˆ giudiziaria ordinaria per ci˜ che riguarda la risoluzione del contratto e le modalitˆ che la societˆ avrebbe garantito allĠatto della sua sottoscrizione e lĠeventuale risarcimento del danno. Deve tuttavia essere dichiarata inammissibile la richiesta di trasmettere a tale autoritˆ gli atti del presente procedimento, venendo in considerazione diritti che lĠinteressato deve esercitare in prima persona dinanzi al giudice civile competente, anzichŽ mediante lĠinvocata "trasmissione degli atti".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) inammissibile il ricorso per quanto concerne la richiesta di trasmissione degli atti.

Roma, 21 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli