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Garante per la protezione dei dati personali Diritto di accesso - Legittimo il trattamento dei dati utilizzati dalle banche per le operazioni ordinarie Provvedimento del 25 novembre 2002 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A.; VISTA la documentazione in atti; VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000; RELATORE il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente deduce di non aver ricevuto un riscontro idoneo a unĠistanza formulata ai sensi dellĠart. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti della Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A, in qualit di tesoriere dellĠAzienda sanitaria locale n. 6 di Livorno, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano utilizzati per la liquidazione di sussidi a soggetti affetti da sofferenza psichica. Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito la propria richiesta. AllĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 6 novembre 2002, Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A, con nota anticipata via fax in data 12 novembre 2002, ha confermato quanto gi sostenuto in un precedente riscontro fornito allĠinteressato in data 10 ottobre 2002, sostenendo che: i dati riferiti al ricorrente "sono acquisiti in relazione alla erogazione e pagamento di contributi disposti dallĠAzienda Unit sanitaria locale n. 6 di Livorno per la quale la Cassa di Risparmio di Livorno svolge il Servizio di Tesoreria"; "nellĠespletamento di tale funzione (É) non circolano documentazioni dalle quali sia possibile desumere lĠesistenza di particolari dati "sensibili" (É)"; nei propri archivi "si rilevano solamente dati comuni raccolti per documentare e giustificare la corretta esecuzione del mandato ricevuto"; di conseguenza non si ritiene di "dover procedere alla cancellazione dei dati personali" del ricorrente. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne la conservazione di dati personali presso una banca che agisce in qualit di tesoriere di unĠAzienda sanitaria locale. Il ricorso infondato. Dalla documentazione acquisita (e dalle dichiarazioni della societ resistente della cui veridicit le persone che le hanno rilasciate rispondono ai sensi dellĠart. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), non emergono profili di illiceit del trattamento svolto nel caso di specie dalla Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A. Dagli atti dellĠodierno procedimento e di quello concernente un analogo ricorso proposto dal medesimo ricorrente nei confronti della menzionata (Asl ed esaminato con decisione del 21 novembre 2002), risulta che il trattamento dei dati personali in questione svolto per lĠesclusiva finalit di effettuare il pagamento periodico di alcuni mandati emessi a favore dellĠinteressato e che lĠistituto, conformemente alle disposizioni relative alla conservazione della documentazione contabile, si limita, nei termini predetti, a conservare nei propri archivi dati personali "comuni" necessari per documentare le operazioni effettuate con ordinativi di pagamento "generici" che non fanno alcun riferimento alle ragioni del sussidio. Non risultando comprovate violazioni di legge in proposito anche per quanto riguarda, allo stato, i tempi di conservazione dei dati, non pu ritenersi fondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione delle informazioni personali che lo riguardano. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione. Roma, 25 novembre 2002 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |