Garante per la protezione
    dei dati personali


Reti telematiche e Internet - La pubblicazione di indirizzi e-mail non ne legittima l'impropria utilizzazione

Provvedimento del 25 novembre 2002 –

La disponibilitˆ in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalitˆ per le quali tali indirizzi sono stati inseriti nei siti, con la conseguenza che non pu˜ ritenersi consentito, da parte dei terzi, un invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Simonetti

nei confronti di

Setal Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente deduce di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare lĠinvio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del Çresponsabile legale del trattamentoÈ e lĠorigine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altres“ al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996 lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autoritˆ in data 5 novembre 2002, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con un fax in data 12 novembre 2002, asserendo:

      di aver giˆ riscontrato le richieste dellĠinteressato con raccomandata inviata in data 12 ottobre 2002 nella quale "sono state fornite tutte le notizie che erano state richieste";

      gli estremi identificativi del titolare del trattamento;

      che non risulta chiara la richiesta volta a conoscere il "responsabile legale del trattamento" e che comunque il resistente non ha nominato alcun responsabile del trattamento dei dati;

      di aver rinvenuto lĠindirizzo e-mail dellĠinteressato, asseritamente "impersonale", in occasione di una normale consultazione del sito Internet www.acquapark.it, nella cui home page lĠindirizzo stesso era menzionato per "informazioni";

      che, come giˆ specificato in una nota del 12 ottobre 2002, non si sarebbe Çposto in essere alcuna memorizzazione o trattamento di dati personaliÈ;

      che lĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente "non sarˆ oggetto di ulteriori comunicazioni".

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso lĠinvio di corrispondenza per finalitˆ promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dellĠinteressato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996, allĠart. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed allĠart. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dellĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto anche precisato dallĠart. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675 (vedi Provv. del Garante dellĠ 11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16 p. 39).

Le richieste dellĠinteressato, formulate ai sensi dellĠart. 13 della citata legge n. 675, sono pertanto legittime.

La disponibilitˆ in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalitˆ per le quali tali indirizzi sono stati inseriti dai soggetti che curano i siti medesimi. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalitˆ delimitati (nel caso di specie, per ÇinformazioniÈ) non sono inoltre liberamente utilizzabili per lĠinvio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001 pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Il titolare del trattamento aveva fornito, prima della proposizione del ricorso, adeguato riscontro allĠinteressato in riferimento alla richiesta di conoscere lĠorigine dei dati personali e allĠopposizione al loro trattamento, dichiarando anche di non aver memorizzato nŽ lĠindirizzo e-mail, nŽ altri dati. Per tale ragione il ricorso deve essere per questa parte dichiarato infondato.

Nel corso del procedimento, il titolare ha anche fornito indicazioni circostanziate sugli estremi identificativi del titolare del trattamento e sullĠassenza di responsabili formalmente designati ai sensi dellĠart. 8 della legge n. 675 (in relazione alla richiesta che, benchŽ formulata dallĠinteressato in modo impreciso, senza chiaro riferimento alla figura specificamente disciplinata dallĠart. 8 della legge n. 675/1996, va qualificata come richiesta volta a conoscere le coordinate identificative dei predetti responsabili). Per questa parte del ricorso va dichiarato quindi non luogo a provvedere ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento un quinto dellĠammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessitˆ di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) infondato il ricorso in relazione alle richieste di conoscere lĠorigine dei dati personali e allĠopposizione al loro futuro trattamento, nei termini di cui in motivazione;

b) non luogo a provvedere ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per ci˜ che riguarda la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

c) determina, ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quinto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Setal Italia s.r.l., la quale dovrˆ liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 novembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli