Garante per la protezione
    dei dati personali


Procedimento relativo ai ricorsi - Un gestore telefonico rende i chiarimenti richiesti sulla fatturazione

Provvedimento del 30 dicembre 2002

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Lorenzo Ciapparelli, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Mortarotti Petazzi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto idoneo riscontro da Telecom Italia S.p.A. in ordine ad una istanza con la quale aveva chiesto alcune informazioni relative all'invio non richiesto della fatturazione dettagliata degli importi relativi all'utenza telefonica della propria impresa individuale, istanza peraltro formulata in modo generico e senza specifico riferimento all'esercizio dei diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/1996.

Nel ricorso proposto a questa Autoritˆ ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta ed ha chiesto di valutare anche la liceitˆ e correttezza del complessivo trattamento posto in essere da Telecom Italia S.p.A.

All'invito ad aderire formulato da questa Autoritˆ in data 11 dicembre 2002 Telecom Italia S.p.A., con nota anticipata via fax in data 23 dicembre 2002, ha fornito completo riscontro alle richieste dell'interessato, il quale, con fax inviato in pari data, ha dichiarato di ritenersi soddisfatto dei Çchiarimenti forniti da Telecom Italia S.p.A. sia per iscritto che verbalmente in un incontro intervenuto con il rappresentante della societˆÈ ed ha comunicato di rinunciare al ricorso.

In relazione a tali note va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

CIñ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 dicembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotˆ

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli