Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 gennaio 2003

Viola i principi di essenzialit dell'informazione e quelli di pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalit del trattamento posti in materia di attivit giornalistica dalla legge n. 675/1996 (art.20, comma 1, lett.d) e art. 9, comma 1, lett. d)) e dal codice deontologico del settore (art. 6) la pubblicazione in un articolo di stampa dei dati anagrafici del proprietario di un immobile ove avvenuto un delitto, quando non emerga che tale informazione sia funzionale in relazione all'originalit del fatto, alla descrizione delle modalit con cui avvenuto o alla qualificazione dei protagonisti dell'evento delittuoso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

S.E.G.E.A. Soc. edizioni giornali e affini S.p.A. in qualit di editore de "La Gazzetta di Parma";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente -le cui generalit erano state menzionate in un articolo del XXX di cronaca su un delitto commesso in un appartamento di propriet dell'interessato- afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 presso il quotidiano "La Gazzetta di Parma" con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione del relativo contenuto in forma intelligibile e dell'origine, opponendosi al loro trattamento e sollecitandone la cancellazione. Ci in quanto riteneva che l'indicazione delle proprie generalit non fosse indispensabile ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca in relazione anche a quanto previsto dal codice di deontologia per l'attivit giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) e avesse comportato conseguenze dannose per s e per la propria famiglia.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di cancellare dal sito Internet della "Gazzetta di Parma" il proprio nominativo dall'articolo in questione e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 2 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il direttore responsabile del quotidiano, con nota anticipata via fax il 10 gennaio 2003, ha sostenuto:

      che i dati personali dell'interessato detenuti riguardano esclusivamente il "nome e cognome" dello stesso pubblicati sul medesimo quotidiano nell'ambito del menzionato articolo;

      che il nominativo del ricorrente "era emerso in ambito investigativo da fonti ufficiali della Questura di Parma presenti sul luogo del delitto";

      che i dati personali dell'interessato "sono stati cancellati dal sito Internet della "Gazzetta di Parma". Anzi, l'articolo in questione era gi stato eliminato il 12 novembre 2002";

      di aver preso atto dell'opposizione e di voler cancellare tutti i dati relativi all'interessato.

Con fax inviato in data 14 gennaio 2003 il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha eccepito la mancata presa di posizione dell'editore sulla contestata pubblicazione del nominativo ed ha chiesto che il Garante si pronunci sulla liceit o meno dell'avvenuto utilizzo di tali dati.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalit giornalistiche presso un quotidiano.

L'opposizione al trattamento, consistito nella pubblicazione del nominativo del ricorrente, nonch la conseguente istanza di cancellazione, sono state legittimamente proposte ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 in riferimento alla disciplina relativa alla diffusione di dati non sensibili per finalit giornalistiche (art. 20 legge cit.; v. anche codice di deontologia cit.).

Il direttore responsabile del quotidiano, per conto del titolare del trattamento, non ha rappresentato nel procedimento concreti elementi per ritenere che, in riferimento al ricorrente e tenuto conto dell'eventuale originalit del fatto, della descrizione dei modi particolari in cui esso avvenuto e della qualificazione dei protagonisti (art. 6 codice cit.), fosse giustificato nel caso concreto menzionare anche le generalit del proprietario dell'immobile in cui avvenuto il delitto. Non risulta quindi che nel riferire i dati identificativi dell'interessato siano stati rispettati i principi dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d) della legge n. 675/1996), nonch di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalit del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d) legge cit.).

Per conto del titolare stato peraltro fornito riscontro alle specifiche istanze dell'interessato, con indicazioni in ordine al contenuto e all'origine dei dati e (in conseguenza dell'opposizione) sulla loro cancellazione in particolare dal sito Internet relativo alla testata, cancellazione di cui dovr dare conferma all'ufficio del Garante entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento e che lascia impregiudicati i diritti del ricorrente rispetto all'eventuale risarcimento del danno nella competente sede giudiziaria.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicit l'autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ragione della cancellazione di cui la resistente dovr dare conferma all'Ufficio del Garante nel termine di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di S.E.G.E.A. Soc. edizioni giornali e affini S.p.A. in qualit di editore de "La Gazzetta di Parma", la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 gennaio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli