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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 27 febbraio 2003 Nel determinare le spese del procedimento da porre a carico del titolare del trattamento, il Garante tiene conto della eventuale limitazione che lo stesso ricorrente abbia posto all'importo delle spese di cui chieda il rimborso. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Carlo Gatto nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, abbonato a servizi per l'accesso ad Internet e di posta elettronica forniti da Wind Telecomunicazioni S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte della suddetta societ ad una istanza formulata pi volte ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di conoscere i dati personali che lo riguardano e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, della logica e delle finalit del trattamento, opponendosi altres al trattamento di tali dati a fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario "a carattere pornografico e sessuale" nella propria casella di posta elettronica. Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste ed in particolare l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano con esclusivo riferimento all'invio di comunicazioni di tale carattere, chiedendo altres l'attribuzione delle spese sostenute per il procedimento "quantificabili in euro 50". All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 febbraio 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con fax in data 17 febbraio 2003 nel quale, nel comunicare analiticamente i dati personali relativi al ricorrente e le finalit del trattamento effettuato, ha dichiarato che: la societ non avrebbe dato tempestivo riscontro all'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 per "un mero disguido postale"; "Wind autorizzata ad inviare messaggi pubblicitari", avendo l'interessato prestato il proprio consenso a ricevere messaggi di tipo promozionale e pubblicitario, ma che non sarebbe alla stessa "imputabile (...) l'invio di messaggi dal contenuto pornografico"; tale invio potrebbe derivare dall'iscrizione effettuata dal ricorrente "a qualche newsletter offerta" sul sito della societ e della quale l'interessato medesimo "non conosceva nel dettaglio il contenuto"; di essere disponibile a escludere del tutto "l'invio di qualsiasi e-mail di natura commerciale per conto terzi da parte del (...) portale Libero (qualsiasi contenuto esse abbiano" cambiando le "condizioni di privacy" sottoscritte a suo tempo dall'interessato, se una conferma in tal senso venisse inviata dal ricorrente alla "casella abuse@infostrada.it" specificando l'account di posta elettronica in questione. Il ricorrente, con nota inviata via fax il 20 febbraio 2003, si dichiarato parzialmente soddisfatto del riscontro ottenuto, rilevando peraltro l'assenza, tra i dati personali che lo riguardano elencati dalla societ, di due indirizzi e-mail registrati a proprio nome e sui quali "viene inviata la stessa pubblicit" indesiderata. Con riferimento ai messaggi ricevuti ha poi sostenuto che gli stessi sarebbero inviati effettivamente dalla societ resistente o dal portale "Libero" alla stessa collegato. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ di telecomunicazioni che fornisce servizi di accesso alla rete Internet. Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La societ resistente, con riferimento alla casella indicata nella richiesta ex art. 13 e nel ricorso, ha infatti fornito un elenco analitico dei dati personali del ricorrente, della loro origine e delle finalit del trattamento effettuato con specifico riferimento alle informazioni collegate all'indirizzo di posta elettronica "ca.gatto@inwind.it" espressamente indicato sia nella richiesta ex art. 13, sia nel ricorso. In ordine alla manifestata opposizione all'invio di messaggi pubblicitari a contenuto pornografico -richiesta legittimamente formulata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, che consente all'interessato di opporsi "in tutto o in parte" al trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale- la societ resistente ha dichiarato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 37-bis della legge n. 675/1996) di non essere responsabile per l'invio di materiale pubblicitario di tale contenuto, manifestando altres la propria disponibilit ad inibire l'invio di materiale pubblicitario di ogni genere da parte di terzi (cui potrebbe essere imputabile l'invio delle comunicazioni contestate) qualora una richiesta del ricorrente in tal senso venga confermata. Resta impregiudicata la facolt per l'interessato di esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 con specifico riferimento ad altri indirizzi di posta elettronica cui lo stesso ricorrente ha fatto cenno solo nella memoria del 20 febbraio 2003. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, anche in ragione delle deduzioni del ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 50, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, e posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) determina in 50 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, l'ammontare delle spese del presente procedimento che pone a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 27 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |