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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 31 marzo 2003 L'erede non ha diritto di conoscere i dati relativi al terzo beneficiario di una polizza assicurativa stipulata dal defunto, ma pu ottenere solo la comunicazione dei dati concernenti la persona deceduta. IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria S. Bonanno e Carlo Maria Cerutti presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di ASSIBA-Societ di Assicurazioni S.p.A. rappresentata e difesa dal dott. Pasquale Di Leo del Gruppo Generali S.p.A. presso il quale elettivamente domiciliata giusta procura speciale depositata in atti; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente l'unico erede legittimo della Sig.a ZY la quale, poco tempo prima di morire, avrebbe stipulato con ASSIBA-Societ di Assicurazioni S.p.A. la polizza Assiba Continuit a favore di un terzo le cui generalit non sono note al ricorrente. Lo stesso afferma di aver presentato alla resistente diverse richieste al fine di avere informazioni relative alla polizza e di ottenere copia della stessa. A seguito del rifiuto opposto dalla resistente in pi occasioni, il ricorrente, in data 21.01.2003, proponeva istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996 con quale chiedeva di avere "conferma e comunicazione in forma intelligibile dell'esistenza di dati che riguardano la stipula di polizza Assiba Continuit () da parte della defunta e dell'origine del contratto di assicurazione", nonch la "trasmissione di copia della predetta polizza e di tutti i dati relativi alla trattativa antecedente la stipula ()" e "la trasmissione di tutti i dati e le notizie che costituiscono comunque aggiornamento, rettificazione e/o integrazione dei predetti dati in relazione ad eventi incorsi successivamente alla predetta data di stipula". In data 31.1.2003 la resistente confermava il proprio rifiuto ad aderire alle richieste del ricorrente. Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico della resistente. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 6 marzo 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento, con nota anticipata via fax il 17 marzo 2003, ha dichiarato di non poter dare riscontro alle richieste del ricorrente, sostenendo: di non poter rivelare le generalit del beneficiario perch ci integrerebbe "una ipotesi di illecita comunicazione di dati personali"; che il disposto di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 675 va interpretato "nel senso che i diritti dallo stesso riconosciuti devono essere utilizzati per tutelare un interesse del defunto" e non per altri interessi, che possono porsi addirittura in contrasto con quelli del de cuius e che, se pur legittimi, devono trovare la loro tutela in altre sedi; che, considerata la presumibile intenzione del ricorrente di impugnare il contratto di assicurazione stipulato dalla defunta per incapacit naturale della stessa, "il diritto di accesso, ove esistente, deve ritenersi comunque sospeso ai sensi dell'art. 14, lett. e), della legge n. 675/1996", in quanto la messa a disposizione dei dati da parte di ASSIBA comporterebbe per la resistente un pregiudizio per il proprio diritto di difesa. La resistente, con memoria del 19 marzo 2003 e nel corso dell'audizione svoltasi il 21 marzo 2003, ha ribadito le proprie posizioni. Il ricorrente ha replicato con memoria del 24 marzo 2003 con la quale ha confermato le proprie richieste chiedendone l'integrale accoglimento. CI PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne la richiesta di accesso da parte di un erede legittimo ai dati personali di un parente defunto relativi ad un polizza assicurativa stipulata da quest'ultimo in favore di un terzo. Il ricorso in parte fondato. La richiesta dell'erede legittima nella parte in cui intende accedere ai dati personali del defunto e non anche nella parte riferita alle copie di interi documenti, come invece impropriamente sostenuto nel ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675, i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. Il titolare del trattamento dovr estrarre dagli atti e dai documenti detenuti (ivi comprese le polizze eventualmente sottoscritte) tutte le informazioni personali relative alla defunta, mettendole a disposizione, in modo intelligibile, dell'erede legittimo. L'art. 13 della legge n. 675/1996 non prevede, infatti, il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali su supporto cartaceo o informatico che riguardano il richiedente e a riferirle a quest'ultimo con modalit idonee a rendere i dati facilmente comprensibili. Solo quando insorgano reali difficolt obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare pu riscontrare la richiesta dell'interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72). Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, nel caso di specie non pu invocarsi l'applicazione della disposizione che prevede un differimento temporaneo del diritto di accesso nel periodo durante il quale la conoscenza dei dati richiesti potrebbe arrecare un concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria (art. 14, comma 1, lett. e) della legge n. 675). Nel caso in esame, infatti, la richiesta di accesso ai dati rivolta ad acquisire dati personali della defunta contenuti nella ordinaria documentazione amministrativa e contabile relativa alla stipula di una polizza assicurativa. Non si tratta di dati specificamente raccolti per finalit di difesa, n sono state comprovate effettive necessit di tutela di un diritto in sede giudiziaria, nei termini necessari (cfr. decisione del Garante 8 maggio 2002, in Bollettino 28, p. 26). Pertanto, la resistente dovr consentire al ricorrente l'accesso a tutte le informazioni personali che riguardino la defunta, nei termini sopra precisati, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento. Da tale accesso andranno escluse tutte le informazioni non riferite alla defunta in questione. In particolare non potranno essere comunicati i dati relativi ai terzi beneficiari della polizza in questione, soggetti che in base al disposto dell'art. 1920 del codice civile in materia di assicurazione a favore di un terzo acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione e diventano beneficiari di eventuali somme di denaro che non rientrano, peraltro, nell'asse ereditario. Per quanto concerne le spese, considerata la particolarit e complessit della vicenda esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di accedere ai dati personali della defunta sig.a ZY e ordina ad ASSIBA-Societ di assicurazioni S.p.A. di corrispondere a tali richieste entro il termine di cui in motivazione, dando conferma al Garante entro la stessa data dell'avvenuto adempimento; b) compensate tra le parti le spese del procedimento.
Roma, 31 marzo 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |