|
Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 9 aprile 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato dall'avv. Graziano Mioli nei confronti di De Agostini Mailing–divisione di Istituto geografico De Agostini S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dottor Mauro Paissan; PREMESSO: Il ricorrente, dopo aver ricevuto all'indirizzo del proprio studio legale un plico non richiesto contenente una pubblicazione e quattro Cd di musica classica, ha formulato un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Istituto geografico De Agostini S.p.A., con la quale ha chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, opponendosi altres al loro trattamento per fini promozionali e pubblicitari e chiedendone la cancellazione. La resistente ha risposto in data 5 dicembre 2002, dichiarando di aver "provveduto a cancellare il (...) nominativo" dell'interessato dalle proprie "mailing list" ed inviando copia della cedola d'ordine del prodotto (ricevuta il 15 febbraio 2002) recante il nominativo, l'indirizzo e il numero di telefono dello stesso. L'interessato, nel rilevare che la firma apposta nella cedola non corrisponderebbe alla propria –essendo, tra l'altro, errata anche l'indicazione del proprio cognome-, ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo "la produzione della cedola originale con cui si pretende sia stato effettuato l'ordine della pubblicazione (...), nonch (...) l'indicazione specifica della provenienza dei dati" che lo riguardano. Il ricorrente, considerando non corretto il trattamento effettuato dalla resistente, ha chiesto a questa Autorit di prendere, ai sensi degli artt. 31, 34 e ss. della legge n. 675/1996, i provvedimenti ritenuti opportuni. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 19 marzo 2003 la resistente ha risposto con note datate 27 marzo e 3 aprile 2003 ribadendo quanto gi comunicato in sede di riscontro all'istanza proposta ai sensi dell'art. 13. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali del ricorrente a fini di marketing diretto effettuato da una societ editrice. Va anzitutto dichiarata l'inammissibilit della specifica richiesta volta ad ottenere "la produzione della cedola originale" con cui sarebbe stato effettuato l'ordine. Tale richiesta, nei termini in cui formulata, non riguarda le posizioni giuridiche specificamente tutelate dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, le sole per le quali sia possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 29 della medesima legge. L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali previsto dal citato art. 13 fa esclusivo riferimento ai dati personali relativi all'interessato detenuti dal titolare del trattamento, il quale deve confermarne l'eventuale esistenza, darne comunicazione senza ritardo e in forma intelligibile, estrapolandole, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che le contengano. Il ricorso deve essere poi dichiarato infondato in ordine alle richieste di conoscere i dati personali e la loro origine, nonch l'opposizione al trattamento a fini promozionali e la cancellazione. La societ resistente aveva infatti fornito idoneo riscontro all'istanza formulata dal ricorrente gi prima della presentazione del ricorso, comunicando i dati personali detenuti ed indicando nella cedola d'ordine l'origine dei dati stessi e attestando (con dichiarazione ribadita nel corso del presente procedimento e di cui l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati in questione. Resta impregiudicata la facolt dell'interessato di far valere eventualmente in altra sede i propri diritti in ordine alla controversa genuinit della sottoscrizione apposta alla "cedola d'ordine" dell'offerta promozionale ricevuta. Infine, dalla documentazione allegata e dai riscontri forniti, non emergono, allo stato, profili di illiceit del trattamento che facciano ritenere violato da parte del titolare il disposto degli art. 34 e ss. della legge n. 675/1996. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) inammissibile la richiesta di ottenere la produzione in originale della cedola d'ordine contestata; b) infondato il ricorso in ordine alle altre richieste. Roma, 9 aprile 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |