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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 07 maggio 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Luigi Zuccherino nei confronti di Nokia Italia S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente, destinatario di un messaggio sms a contenuto promozionale inviato su unĠutenza telefonica mobile da "ClubNokia" e relativo al sito internet www.nokia.it/club/sanremo, oltre che di diversi altri messaggi di tipo promozionale inviati a mezzo posta ordinaria, sostiene di non aver ricevuto riscontro ad unĠistanza che aveva formulato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 per conoscere lĠorigine dei dati personali che lo riguardano, la logica e le finalit del trattamento e il nominativo del responsabile eventualmente designato, oltre che per ottenere conferma dellĠesistenza dei dati che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi, nonch la loro cancellazione. Nel ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996, lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. AllĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 11 aprile 2003, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la societ resistente non ha fornito alcun riscontro. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso lĠinvio di messaggi sms aventi finalit promozionali ad unĠutenza telefonica mobile. Il ricorso fondato. Nonostante la nota di invito ad aderire inviata da questa Autorit sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 14 aprile 2003 allĠindirizzo indicato dal ricorrente - al quale era pervenuta precedentemente lĠistanza ex art. 13 dallo stesso proposta - e in data 17 aprile allĠindirizzo corrispondente alla sede legale della societ), il titolare del trattamento non ha fornito allĠinteressato ed a questa Autorit alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte rinunciando cos ad introdurre nel procedimento le eventuali deduzioni contrarie agli specifici assunti del ricorrente. Il titolare del trattamento dovr corrispondere a tutte le istanze proposte dallĠinteressato comunicando a questĠultimo ed a questa Autorit, entro la data del 10 luglio 2003, i dati personali che lo riguardano in proprio possesso, lĠorigine degli stessi, la logica e le finalit del trattamento svolto, gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dellĠart. 8 della legge n. 675. Il riscontro relativo allĠeventuale designazione di uno o pi responsabili del trattamento ai sensi dellĠart. 8 della legge n. 675 dovr essere fornito anche nellĠipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo. La societ resistente dovr altres provvedere alla cancellazione dei dati in questione entro la medesima data del 10 luglio 2003 dando comunicazione dellĠavvenuto adempimento allĠinteressato e a questa Autorit entro la stessa data. LĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto interamente a carico di Nokia Italia S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore dellĠinteressato. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Nokia Italia S.p.A. di corrispondere alle richieste dellĠinteressato entro il 10 luglio 2003, nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorit, entro la medesima data, dellĠavvenuto adempimento; b) determina, ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Nokia Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 7 maggio 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |