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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 24 giugno 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Gian Luca Pizzocolo nei confronti di Maria Vitalucci; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento dei dati svolto per finalit promozionali. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 5 giugno 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro. Il ricorrente, con nota inviata via fax in data 16 giugno 2003, ha ribadito le proprie richieste. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996 ed all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime e il ricorso deve essere accolto. Dalla documentazione in atti emerso che la persona fisica che ha agito in qualit di titolare del trattamento, come identificata dal ricorrente, non ha fornito riscontro alcuno alle richieste dell'interessato, anche dopo l'invito ad aderire ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/98 inoltrato da questa Autorit e ricevuto in data 10 giugno 2003. La resistente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, dovr astenersi dall'ulteriore utilizzazione dei dati personali del ricorrente; entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dovr altres comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorit. Per quanto concerne le spese del procedimento, forfettariamente determinate nella misura di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, esse vanno poste integralmente a carico del resistente, che dovr liquidarle direttamente a favore del ricorrente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, di astenersi dal trattare illecitamente i dati del ricorrente, nei termini di cui in motivazione; b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i, nei termini di cui in motivazione; c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Maria Vitalucci, che dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 24 giugno 2003 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |