Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 2 luglio2003

IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza delprof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e deldott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY,rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Boria presso il cui studio ha elettodomicilio

nei confronti di

Ministero dell'economia e delle finanze;

Agenzia delle entrate;

Sogei S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n.501;

Viste le osservazioni dell'Ufficioformulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento delGarante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non averricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n.675/1996, con la quale aveva chiesto ai resistenti "l'annullamentodell'atto di iscrizione del proprio nominativo, con conseguenti informazionisulla propria dichiarazione tributaria presentata per l'anno 2001, nell'elencodei contribuenti pubblicato" aisensi dell'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nonch il blocco dei datitrattati in violazione di legge dall'amministrazione finanziaria.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art.29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie istanze,chiedendo la cessazione del comportamento illegittimo tenuto dall'amministrazionefinanziaria. In particolare, il ricorrente ritiene illecita la pubblicazione-comprensiva dei dati relativi ai redditi- del citato elenco dei contribuentialla luce delle novit normative introdotte, in materia di presentazione etrasmissione delle dichiarazioni fiscali, dal d.P.R. n. 322/1998 e successivemodificazioni. Tale regolamento, anche in quanto emanato ai sensi dell'art. 17,comma 2, della legge n. 400/1988, avrebbe natura di regolamento di"delegificazione" ed avrebbe, a suo avviso, abrogato la disciplinaoriginariamente fissata dall'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 relativaal regime di pubblicit delle dichiarazioni fiscali medesime.

In relazione a tali novit normative, cheprevedono tra l'altro particolari disposizioni a tutela dei dati personali, ilricorrente ha sollecitato un'evoluzione dell'orientamento espresso dal Garante,circa la ritenuta liceit del regime di pubblicit nei modi a suo tempoprevisti, considerando che, nel caso si ritenesse ancora in vigore il citato art.69, comma 4, lo stesso legittimerebbe comunque la sola pubblicazione deglielenchi nominativi dei contribuenti e non anche quella dei loro datireddituali.

A seguito dell'invito ad aderireformulato da questa Autorit, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, indata 10 giugno 2003, l'Agenzia delle entrate-Direzione centrale audit e sicurezza, ha risposto con note inviate via fax indata 20 e 24 giugno 2003, con le quali ha dichiarato:

0.     che la mancata tempestivit nellarisposta all'istanza presentata dal ricorrente sarebbe frutto di un adeguamentoorganizzativo in corso attraverso cui, soltanto di recente, stata attribuitala competenza in materia di protezione dei dati personali alla medesimaDirezione centrale;

0.     di ritenere lecito il trattamentoeffettuato, alla luce dell'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, dalmomento che, "ad oggi, nessuna disposizione, espressa o tacita" avrebbe sancito l'abrogazione dell'art. 69, comma 4,del d.P.R. n. 600/1973, il quale prevede appunto la pubblicazione degli elenchinominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

0.     che risulta confutabile, altres,l'argomento secondo cui "l'art. 69, cos come modificato dalla legge n.30 dicembre 1991, n. 413, si limiti a prevedere la pubblicazione degli elenchicontenenti esclusivamente i nominativi dei contribuenti, senza indicazione dispecifiche informazioni relative a dati di altro genere, in quanto il comma 5demanda espressamente la fissazione delle modalit di formazione di detti elenchiad appositi provvedimenti da emanarsi a cura del Ministero delle finanze eattualmente da parte dell'Agenzia delle entrate" e che il provvedimento adottato al riguardodal direttore dell'Agenzia il 24 gennaio 2001 prevede, "uniformandosiai precedenti decreti ministeriali del 5 maggio 1994 e 7 maggio 1999, comeoltre ai dati anagrafici del contribuente debbano essere indicati, neglielenchi in questione, la categoria prevalente di reddito, il volume di affari,il reddito imponibile, il reddito dell'attivit di impresa o di lavoro autonomo"; 

0.     che l'Agenzia ha peraltro curato"l'introduzione - nei modelli di dichiarazioni dal 2001 in poi -all'interno dell'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996,dell'inciso relativo alla circostanza che taluni dati possono essere pubblicatiai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, dal Ministerodell'economia e delle finanze, dall'Agenzia o presso i comuni".

Con nota del 20 giugno 2003, Sogei S.p.A.ha dichiarato di operare in qualit di responsabile del trattamento designatodal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8 della legge n.675/1996 e di poter pertanto procedere alle operazioni di trattamento dei datipersonali "esclusivamente attenendosi alle istruzioni impartitele daltitolare".

Il Ministero dell'economia e dellefinanze, con fax del 24 giugno 2003, ha eccepito "la propriaincompetenza sia sul pianoformale dell'imputazione soggettiva di parte del controverso rapporto, sia, diconseguenza, sul piano sostanziale del merito".

Le posizioni delle parti sono stateulteriormente esposte nell'audizione del 26 giugno 2003, nel corso della qualeil ricorrente, riprendendo le proprie osservazioni di replica contenute in unanota inviata via fax il 25 giugno 2003, ha ribadito sostanzialmentel'opposizione alla pubblicazione dei dati personali che lo riguardano contenutinella dichiarazione dei redditi del 2001 nell'elenco dei contribuenti di cuiall'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. In proposito, l'Agenzia delle entrateha fatto rilevare che tale pubblicazione, con riferimento alle dichiarazionifiscali del 2001, non ha ancora avuto luogo, non essendo ancora stato emanatoil provvedimento del direttore dell'Agenzia previsto dall'art. 69, comma 5, delmedesimo d.P.R. n. 600/1973 e che dunque non dato sapere ad oggi "sequei dati verranno effettivamente pubblicati".

CI PREMESSO IL GARANTEOSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta che vaunitariamente qualificata alla stregua di una opposizione per motivi legittimi altrattamento dei dati personali (in atto o potenziale) da parte o per contodell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alla pubblicitipotizzata per alcuni dati personali del ricorrente contenuti nelladichiarazione dei redditi per l'anno 2001, nell'elenco dei contribuenti di cuiall'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, che analogamente a quanto sinoraavvenuto potrebbero essere consultabili da chiunque presso taluni ufficifinanziari e il comune interessato.

Il trattamento di dati personali inquestione (effettuato dall'Agenzia delle entrate, sulla base anche di decretiministeriali e, ora, direttoriali, e con la collaborazione di soggetto esternoresponsabile del trattamento) va ricondotto nell'ambito dell'art. 27 dellalegge n. 675/1996, in virt del quale il trattamento di dati personali da partedi soggetti pubblici consentito solo per lo svolgimento delle funzioniistituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

La pubblicit degli elenchi deicontribuenti prevista dall'art. 69, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973. Comegi rilevato da questa Autorit con provvedimento del 17 gennaio 2001 (v. Bollettino del Garante n. 16/2001, p. 5; v.anche nota del 13 ottobre 2000, ivi,n. 14/15, p. 9) tale articolo reca "una precisa scelta normativa diconsultabilit da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominatividei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o cheesercitano imprese commerciali, arti e professioni), demandando ad un d.m. laprevisione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti aitermini e alle modalit per la formazione degli elenchi, che sono stati quindiindividuati dal Ministero anche per quanto riguarda l'indicazione dei datireddituali". L'individuazionedi tali "termini e modalit" risulta di recente effettuata non picon decreto ministeriale, ma con provvedimento adottato dal Direttoredell'Agenzia delle entrate il 24 gennaio 2001 (provvedimento che riprendeanaloghe disposizioni gi adottate con d.m. del 5 maggio 1994 e 7 maggio 1999).

La normativa posta in essere con d.P.R.22 luglio 1998, n. 322 (secondo il ricorrente, abrogativa o modificativadell'assetto appena citato) disciplina, in realt, le modalit di presentazionee trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per via telematica, tenendoconto della necessit di adottare specifiche misure di sicurezza in ordine altrattamento di dati personali che viene effettuato, anche per il tramite diintermediari designati, in sede di trasmissione delle dichiarazioni.

Contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, lo stesso d.P.R. n. 322 si occupa, quindi, degli adempimenticontabili e formali dei contribuenti, tenuto conto del profilo dellaconservazione delle informazioni, ma non disciplina il profilo della successivapubblicit dei dati risultanti dall'elaborazione da parte dell'amministrazionefinanziaria.

Il medesimo d.P.R. n. 322/1998 nonrisulta, quindi, n espressamente abrogativo o modificativo dell'art. 69 deld.P.R. n. 600/1973, n implicitamente "incompatibile" con taleprecedente normativa relativa al regime di pubblicit di alcuni dati reddituali.

L'attuale disciplina, regolando un ambitodifferente rispetto a quello oggetto del d.P.R. n. 322/1998, e rendendo ancorapossibile una pubblicit di taluni dati reddituali nei termini previsti da undecreto direttoriale, risponde ad una scelta di carattere generale operata perfavorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblicaamministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali.

Come desumibile dai numerosipronunciamenti di questa Autorit in materia di trasparenza, non vi incompatibilittra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicit di datipreviste per finalit di interesse pubblico o della collettivit.

Nel caso in esame, la preventivaopposizione riguarda peraltro un trattamento di dati non ancora iniziato, n diprossimo svolgimento. Come premesso, l'Agenzia delle entrate ha infattidichiarato in atti che non dato sapere se i dati verranno effettivamentepubblicati sulla base di un nuovo provvedimento del relativo direttore, il cherende inammissibile l'opposizione in esame.

PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso neitermini di cui in motivazione.

Roma, 2 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli