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Garante per la protezione     dei dati personali Dati sensibili - Perizie medico-legali: accesso tramite un medico designato Provvedimento del 29 ottobre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY e ZY, rappresentate e difese dall'avv. Lodovico Bacciocchi presso il cui studio hanno eletto domicilio nei confronti di Societ Reale Mutua di Assicurazioni; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Le ricorrenti, rimaste coinvolte in un sinistro automobilistico, affermano di non aver ricevuto riscontro da Societ Reale Mutua di Assicurazioni ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale avevano chiesto di accedere ai dati personali che le riguardano contenuti nelle perizie medico-legali redatte dal medico fiduciario della societ. Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell"art. 29 della legge n. 675/1996 le interessate hanno ribadito la propria richiesta. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorit ai sensi dell"art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 16 settembre 2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 14 ottobre 2003 attestando di procedere contestualmente all'invio di copia delle perizie in questione direttamente al domicilio delle ricorrenti. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una societ di assicurazione e contenuti in due perizie medico-legali. Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito i dati richiesti. Risultando tuttavia che tale comunicazione avvenuta direttamente al domicilio delle ricorrenti e non nei modi di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 (ai sensi del quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute pu avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare"), l'Autorit si riserva di verificare, con separato atto, i presupposti per l'eventuale contestazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 39, comma 2, ultimo periodo, della predetta legge n. 675/1996. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |