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Garante per la protezione     dei dati personali Diritti dell'interessato - Adeguato riscontro alle richieste dell'interessato Provvedimento del 29 ottobre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Crif S.p.A., con la quale aveva chiesto la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l'origine. Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 l'interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto la cancellazione dei dati relativi ad eventuali ritardi nei pagamenti, "in considerazione dell'estinzione dei rapporti di finanziamento", nonch di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorit, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, in data 22 settembre 2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 10 ottobre 2003, con la quale ha comunicato all'interessato i dati personali che lo riguardano in proprio possesso e ha eccepito l'ammissibilit della richiesta di cancellazione che non era stata oggetto di previa istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996. Con nota inviata via fax il 20 ottobre 2003, il ricorrente ha ribadito la richiesta relativa alle spese del procedimento, rinunciando alla richiesta di cancellazione. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali relativi all'interessato detenuti da una "centrale rischi privata". Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. L'interessato ha rinunciato alla richiesta di cancellazione, mentre il titolare del trattamento ha fornito un riscontro adeguato alla richiesta dell'interessato volta ad avere conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano indicando i dati in proprio possesso fra i quali compaiono anche le informazioni relative alla fonte (l'ente finanziatore) dalla quale sono stati ricavati i dati stessi. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |