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Garante per la protezione     dei dati personali Diritti dell'interessato - Marketing diretto: uso di elenchi pubblici Provvedimento del 29 ottobre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara nei confronti di Cemit Interactive Media S.p.A.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di Cemit Interactive Media S.p.A. (che da informazioni ricevute da altri titolari del trattamento risultava in possesso di dati personali dell'interessata), con la quale aveva chiesto la conferma dell'esistenza dei dati personali che la riguardano, di conoscerne l'origine, la logica e le finalit del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonch la cancellazione dei dati medesimi. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessata ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 16 settembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota pervenuta il 24 settembre 2003, ha dichiarato di aver fornito riscontro il 12 settembre 2003 alle richieste formulate dalla ricorrente; con tali note ha indicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento ed ha sostenuto che i dati personali dell'interessata: presenti nei propri archivi "sono raccolti da varie fonti pubbliche ( elenchi telefonici e liste elettorali)"; "sono utilizzabili esclusivamente per iniziative promozionali e pubblicitarie di aziende operanti in vari settori ()"; nel caso di specie "sono stati forniti () dall'ufficio elettorale del Comune di Torino"; sono stati cancellati dai propri archivi "gi nel febbraio 2003" a seguito di una precedente richiesta della ricorrente stessa. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali da parte di una societ operante nel settore del marketing diretto. La resistente ha fornito all'interessata sufficienti riscontri in ordine alle richieste di conoscere i dati personali detenuti dalla societ titolare del trattamento, l'origine, la logica e le finalit del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali, nonch sull'avvenuta cancellazione dei dati dai propri archivi. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicit l'autore risponde sul piano penale (art. 37-bis legge n. 675/1996: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Cemit Interactive Media S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all'interessata. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della societ resistente, la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |