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Garante per la protezione     dei dati personali Reti telematiche e Internet - Disponibilit di indirizzi e-mail e loro uso per fini commerciali Provvedimento del 29 ottobre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini nei confronti di Immobiliare Milanese s.r.l.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale, unitamente ad altre richieste non rientranti tra i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996, aveva chiesto a Immobiliare Milanese s.r.l. di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo. A tale istanza la societ resistente aveva fornito riscontro dichiarando: di aver raccolto i dati personali che riguardano l'interessato, con particolare riferimento all'indirizzo di posta elettronica dello stesso, dal sito internet www.infoaffari.com, categoria giocattoli; di non detenere altri dati personali riferiti al ricorrente oltre alla sua e-mail; che i dati personali dell'interessato sono gi stati cancellati. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste, con particolare riferimento all'istanza volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, chiedendo altres il rimborso delle spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 16 settembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota pervenuta il 22 ottobre 2003, nel ribadire quanto gi sostenuto nel precedente riscontro, ha dichiarato altres di non aver nominato il responsabile del trattamento dei dati personali. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all'art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185. La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso sono legittime. La disponibilit in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalit per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalit delimitati non sono liberamente utilizzabili per l'invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario come invece avvenuto nel caso di specie. La resistente ha dichiarato di aver cancellato l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente, fornendo anche indicazioni in merito all'origine del medesimo ed alla mancata nomina di responsabili del trattamento designati ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675. Alla luce di tale dichiarazione, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Immobiliare Milanese s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati sia prima che dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998; b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Immobiliare Milanese s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |