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Garante per la protezione     dei dati personali Titolare, responsabile, incaricato - Comunicazione delle generalit del responsabile eventualmente designato Provvedimento del 29 ottobre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Argo System Global Comunication s.r.l.; Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad unĠistanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare lĠinvio di messaggi di posta elettronica non sollecitati, aventi contenuto promozionale, aveva chiesto ad Argo System Global Comunication s.r.l. di conoscere in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, la logica e la finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e dellĠeventuale responsabile del trattamento. LĠinteressato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e lĠattestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi. Nel ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996 lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento. A seguito dellĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 16 settembre 2003, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota del 3 ottobre 2003, ha dichiarato: di detenere un esiguo numero di indirizzi di posta elettronica inseriti in una normale rubrica di posta e non anche in un data base. che lĠindirizzo del ricorrente stato inserito nella rubrica del programma di posta elettronica utilizzato, probabilmente per "errore, essendo (É) presente su diversi guestbook, parecchi dei quali a scopo turistico"; di aver cancellato lĠindirizzo e-mail del ricorrente e di non detenere altri dati personali che lo riguardano. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso lĠinvio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dellĠinteressato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996, allĠart. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e allĠart. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185. La resistente, seppure solo a seguito del ricorso, ha rilasciato dichiarazioni in merito allĠasserito errore in cui sarebbe incorsa ed ha dichiarato di aver gi cancellato lĠindirizzo del ricorrente dalla propria rubrica di posta elettronica, fornendo anche indicazioni in merito allĠorigine del dato. Alla luce di tale dichiarazione, della cui veridicit lĠautore risponde anche ai sensi dellĠart. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato per questa parte non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dellĠart. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento non ha fornito invece indicazione alcuna in ordine allĠeventuale designazione del responsabile del trattamento di cui allĠart. 8 della legge n. 675/1996. Per questa parte il ricorso va pertanto accolto e la resistente dovr comunicare allĠinteressato, entro il 30 novembre 2003 lĠeventuale designazione di uno o pi responsabili del trattamento. Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovr fornirne anche i relativi estremi identificativi. LĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Argo System Global Comunication s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro, sia pure parziale, inviato dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento e ordina alla resistente di comunicare allĠinteressato gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designato/i entro il 30 novembre 2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorit dellĠavvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle rimanenti richieste; c) determina ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi delle spese medesime, a carico di Argo System Global Comunication s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 29 ottobre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |