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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 26 novembre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Angelo Balasso nei confronti di Claritas Italia S.p.A. Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti di Claritas Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, accanto ad istanze non previste dalla citata norma, aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l'origine. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 9 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente non ha fornito alcun riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da una societ che opera nel campo dell'elaborazione dei dati per finalit di marketing e pubblicitarie. Dalla documentazione in atti emerge che il titolare del trattamento ha omesso di fornire il doveroso riscontro alle richieste dell'interessato, anche dopo l'invito ad aderire inoltrato da questa Autorit ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, e ricevuto dalla resistente il 14 ottobre 2003. Il ricorso fondato e la resistente dovr fornire idoneo riscontro alle menzionate tre richieste del ricorrente ai sensi dell'art. 13, legge n. 675, entro il 31 dicembre 2003 confermando l'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, comunicandoli al medesimo in forma intelligibile ed informandolo circa la relativa origine. Contestuale conferma dell'adempimento dovr essere data a questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, posto interamente a carico della resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 di corrispondere alle tre richieste del ricorrente indicate in motivazione, entro il 31 dicembre 2003, dando comunicazione entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento; b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forffetaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l' ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Claritas Italia S.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 26 novembre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |