|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 30 dicembre 2003 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Andrea Moriggi nei confronti di Vilar 2001 s.r.l. Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; Viste le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dellĠart. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare lĠinvio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativo ad un nuovo portale su spettacolo, musica e moda), oltre ad alcune richieste non formulate ai sensi del medesimo articolo, si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere lĠorigine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Nel ricorso proposto ai sensi dellĠart. 29 della legge n. 675/1996, lĠinteressato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento. AllĠinvito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 novembre 2003, ai sensi dellĠart. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto, con nota anticipata via fax il 1Ħ dicembre 2003, fornendo gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e sostenendo di: non essere in possesso di una dichiarazione del ricorrente che "autorizzi il trattamento dei dati"; non essere in grado di risalire alle modalit di acquisizione dellĠindirizzo e-mail dellĠinteressato, probabilmente pervenuto "tramite e-mail circolari o tramite altre fonti internet o newsgroup (..)"; di non aver archiviato lĠe-mail del ricorrente. CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso lĠinvio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dellĠinteressato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui allĠart. 12 della legge n. 675/1996, allĠart. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed allĠart. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza. LĠ utilizzo dellĠindirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996) che risultato illecito. Le richieste dellĠinteressato, formulate ai sensi dellĠart. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime. LĠutilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso lĠimpiego di particolari software o reperiti in Internet (modalit indicata dalla resistente nel messaggio e-mail inviato allĠinteressato e confermata nel riscontro del 1Ħ dicembre 2003) non consentita per lĠinvio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dellĠ11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza unĠidonea informativa rilasciata ai sensi dellĠart. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dellĠinteressato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate. Va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine allĠistanza volta a conoscere e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, in relazione alla quale, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, il titolare del trattamento ha fornito riscontro. Ad analoga dichiarazione deve pervenirsi in ordine allĠorigine dei dati, a proposito dei quali stato fornito un riscontro della cui veridicit lĠautore risponde anche penalmente ai sensi dellĠart. 37-bis legge n. 675/1996 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"). Il ricorso deve essere invece accolto in ordine allĠopposizione al trattamento, in ordine alla quale il resistente si limitato a dichiarare di non aver archiviato lĠindirizzo di posta elettronica dellĠinteressato, senza per assicurare alcunch in relazione al possibile utilizzo in futuro dei dati. La societ resistente dovr pertanto attestare, entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2004, di aver adottato idonee misure per evitare, in futuro, la raccolta illecita e lĠeventuale invio anche accidentale, in difformit del predetto quadro normativo di altre e-mail allĠindirizzo di posta elettronica dellĠinteressato. Con autonomo procedimento attivato ai sensi dellĠart. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, questa Autorit verificher nellĠambito di un distinto procedimento il complessivo trattamento dei dati personali svolto dalla resistente. LĠammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Vilar 2001 s.r.l., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, per quanto incompleto, dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dellĠart. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alle istanze volte a conoscere lĠorigine dei dati personali e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento; b) accoglie il ricorso con riferimento allĠopposizione al trattamento e ordina alla resistente di dare conferma allĠinteressato ed a questa Autorit, entro il 20 febbraio 2004, di aver adottato ogni idonea misura per evitare la raccolta illecita e lĠulteriore invio di messaggi di posta elettronica allĠindirizzo del ricorrente in difformit dei presupposti di legge; c) determina ai sensi dellĠart. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, lĠammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico di Vilar 2001 s.r.l, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 30 dicembre 2003 Il presidente Il relatore Il segretario generale |