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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Luigi Occhilupo nei confronti di Comune di Castrignano del Capo; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO Il ricorrente, titolare di una farmacia rurale, lamenta un trattamento illecito di dati personali da parte del Comune di Castrignano del Capo con riferimento all'affissione nell'albo pretorio di due atti amministrativi contenenti informazioni che lo riguardano, ritenute "non corrispondenti a verit " (deliberazione della giunta comunale n. 87 del 12/6/2001 relativa al "conferimento incarico legale all'avv. De Matteis nel giudizio Ciullo/Comune di Castrignano del Capo"; determinazione del settore I dell'amministrazione comunale relativa alla "controversia Ciullo ()/Comune. Liquidazione acconto competenze professionali al legale del comune avv. () De Matteis"). Con un'istanza formulata al Comune ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), il ricorrente aveva chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano trattati in violazione di legge, l'aggiornamento e la rettificazione dei dati contenuti nei predetti atti dell'amministrazione, "conformemente al reale svolgimento dei fatti", nonch l'attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Con la medesima istanza il ricorrente si era altres opposto all'ulteriore trattamento dei medesimi dati. Non avendo ricevuto riscontro il ricorrente ha quindi proposto ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003) ribadendo le proprie richieste. Con memoria anticipata via fax il 16 dicembre 2003, il ricorrente ha confermato le proprie posizioni, sottolineando come la vicenda si inserirebbe in una pi ampia "campagna di denigrazione () a proprio danno" che, a suo avviso, sarebbe svolta dall'amministrazione comunale. All'invito ad aderire a tali richieste, formulato il 28 novembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora art. 149 del d.lg. n. 196/2003) il Comune di Castrignano del Capo, con nota pervenuta in data 22 dicembre 2003, ha sostenuto: - che nessun trattamento di dati personali sarebbe a suo avviso riscontrabile nel caso di specie "dal momento che il riferimento a vicende che vedevano coinvolto il sig. Occhilupo avvenuto solo" nella deliberazione del 14/06/2001 "allo scopo unico ed esclusivo di descrivere i presupposti () e motivare la decisione di nominare un legale per costituirsi nel giudizio che, anche se in via indiretta, riguardava pure" il ricorrente; - di aver quindi "semplicemente adempiuto" agli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede l'obbligo dell'amministrazione procedente di motivare ogni provvedimento indicando "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso concerne varie richieste (di cancellazione, aggiornamento, rettificazione, attestazione ed opposizione) riferite al trattamento dei dati effettuato da un comune con particolare riferimento a due atti amministrativi destinati alla pubblicazione all'albo pretorio e relativi a vicende che coinvolgono direttamente il ricorrente e la sua attivit professionale. Il ricorso non risulta fondato. Le attivit svolte dal comune resistente nella vicenda in oggetto (utilizzo di dati e informazioni riferite all'interessato per l'elaborazione, la comunicazione e la successiva diffusione di atti amministrativi), contrariamente a quanto eccepito, comportano un trattamento di dati personali secondo l'ampia definizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del citato d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") che ha ripreso l'analoga definizione gi contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. b), della previgente legge n. 675/1996. Tale trattamento, se effettuato da un soggetto pubblico come nel caso di specie, consentito nel rispetto dei principi di cui all'art. 18 del predetto d.lg. n. 196 "soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali". Le operazioni di trattamento poste in essere dal Comune di Castrignano del Capo, connesse all'ordinaria gestione di un contenzioso, non risultano svolte in violazione dei predetti principi anche in riferimento alle vigenti disposizioni sullo svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla redazione e doverosa pubblicazione di alcuni atti, nei termini previsti anche dalla legge n. 241/1990 e dal d.lg. n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali). Tale testo unico prevede in particolare, all'art. 124, che le deliberazioni comunali debbano essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, salvo specifiche disposizioni di legge. Come gi rilevato in altra sede da questa Autorit, con riferimento alla pubblicazione di atti deliberativi (cfr. Provv. del 26 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, p. 133, riferito alle previgenti disposizioni della legge n. 142/1990 di analogo contenuto), tali necessarie forme di pubblicit devono indurre le amministrazioni interessate a selezionare con particolare attenzione i dati personali, specie se di carattere sensibile o attinenti a dati giudiziari (ipotesi, quest'ultima, che per non ricorre nel caso di specie, come invece ipotizzato dal ricorrente, attesa la nozione di "dati giudiziari" introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. e), del d.lg. n. 196/2003), la cui menzione nel corpo degli atti da pubblicare deve risultare caso per caso sempre e realmente necessaria per le finalit perseguite dai singoli provvedimenti, di trasparenza sulle attivit degli organi e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi (art. 6, comma 2, d.lg. n. 267/2000 cit.), alla luce dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11 del d.lg. n. 196/2003 (ed in applicazione del bilanciamento previsto dall'art. 10, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000 tra il diritto alla riservatezza degli interessati e la pubblicit degli atti dell'amministrazione comunale). Al riguardo, non risultano dagli atti generali profili di illiceit del trattamento effettuato dall'amministrazione comunale e le modalit di diffusione dei dati del ricorrente non appaiono eccedere i limiti stabiliti dall'art. 11 del citato d.lg. n. 196/2003. Non risulta quindi giustificata la richiesta di cancellare i dati per l'ipotizzata violazione di legge e le richieste di aggiornamento e rettifica dei dati non sono parimenti basate su idonei elementi di prova volti a comprovare l'asserita inesattezza delle informazioni trattate. Con riferimento alla determinazione comunale del 26 settembre 2002, la menzione di dati personali relativi al ricorrente risulta peraltro lecita anche alla luce dell'art. 183, comma 1, del citato d.lg. n. 267/2000, il quale prevede, per l'adozione degli impegni di spesa, che debba essere indicata, oltre alla somma da pagare ed il soggetto creditore, anche la ragione di tale impegno. La presente declaratoria di infondatezza non preclude la possibilit per il ricorrente di contestare in altra sede altri profili sostanziali di legittimit degli atti amministrativi posti in essere dal comune in relazione alla vicenda in questione ed a proporre, se del caso, istanze risarcitorie per le quali la legge sulla protezione dei dati personali non attribuisce competenze al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE dichiara infondato il ricorso.
Roma, 12 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |