Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Azienda agrituristica "Le Biricoccole" di Rosa Maria Bianco;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, a contenuto promozionale (pubblicit di un agriturismo nella Maremma toscana), oltre ad alcune richieste non previste dal citato art. 13, aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento dei dati medesimi a fini commerciali e promozionali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 28 novembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

L'utilizzo dell'indirizzo del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996 (ora art. 4, comma 1, lett. a), del d.lg. n. 196/2003) e le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r che risulta pervenuta in data 4 dicembre 2003 all'indirizzo indicato dalla resistente nell'e-mail promozionale inviata all'interessato, il titolare del trattamento non ha comunicato all'interessato ed a questa Autorit alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotto l'uso del proprio indirizzo di posta elettronica il cui utilizzo dovr essere inibito dalla resistente ai sensi dell'art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento. Entro la data del 15 marzo 2004 la resistente dovr inoltre fornire idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente di conoscere l'origine dei dati personali trattati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a) del d.lg. n.196/2003 e sulla base di un distinto procedimento, l'Autorit instaurer un autonomo procedimento per verificare la liceit e correttezza del trattamento effettuato, con particolare riguardo all'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del d.lg. n. 196/2003.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto interamente a carico di Azienda agrituristica "Le Biricoccole" di Rosa Maria Bianco determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina all'Azienda agrituristica "Le Biricoccole" di Rosa Maria Bianco la cessazione del comportamento illegittimo nei termini di cui in motivazione;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il 15 marzo 2004, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e l'origine dei dati trattati, dando conferma entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Azienda agrituristica "Le Biricoccole" di Rosa Maria Bianco, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli