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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 15 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Partito radicale; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale, nel contestare la ricezione di posta a contenuto promozionale (pubblicit del periodico "Notizie radicali", con invito a sottoscriverne abbonamento), aveva chiesto al resistente di conoscere in forma intelligibile i dati che lo riguardano e la loro origine, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designati. L'interessato aveva, altres, sollecitato un'attestazione della propria opposizione al trattamento dei dati personali a fini promozionali o commerciali. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 del d.lg. n. 196/2003), l'interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 28 novembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il resistente ha risposto con nota a firma del responsabile del trattamento dei dati, pervenuta presso questa Autorit il 19 dicembre 2003, sostenendo: di aver cancellato dal proprio archivio i dati personali del ricorrente; che la lettera di conferma dell'avvenuta cancellazione non era stata prontamente recapitata al ricorrente "solo per un mero errore". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso il contestato invio di corrispondenza al domicilio dell'interessato. Il resistente ha fornito al ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, confermando di aver cancellato i dati personali gi detenuti (cancellazione peraltro effettuata senza prima procedere, come dovuto, comunicazione in forma intelligibile all'interessato dei medesimi dati), ma senza fornire assicurazione che a seguito dell'opposizione non saranno trattati ulteriori dati dell'interessato a fini del contestato invio di corrispondenza. Stante l'intervenuta cancellazione e sulla base delle dichiarazioni rese al ricorrente, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 limitatamente ai profili attestati con il predetto riscontro. Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alle richieste del ricorrente di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, la logica e le finalit su cui si basa il trattamento; parimenti, il ricorso deve essere accolto in relazione all'opposizione al trattamento, dovendo il resistente astenersi dall'ulteriore utilizzo di dati dell'interessato, anche identici a quelli cancellati, per le contestate finalit. Il resistente dovr pertanto fornire riscontro alle predette richieste del ricorrente, entro il 31 marzo 2004, dando conferma dell'adempimento entro la stessa data, anche a questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico del Partito radicale, previa parziale compensazione ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo ed incompleto, fornito dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso per quanto concerne l'opposizione al trattamento e le richieste dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano, nonch la logica e la finalit su cui si basa il trattamento ed ordina al resistente di corrispondere a tali richieste entro il 31 marzo 2004, dandone comunicazione anche a questa Autorit entro la medesima data; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Partito radicale, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 15 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |