Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

David Reseni in qualit di titolare del sito www. alearicerche.com;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, art. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato a contenuto promozionale (pubblicit di un servizio di "Casino in Webcam"), oltre ad alcune richieste non previste dal citato art. 13, aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati personali e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento dei dati medesimi a fini commerciali e promozionali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 28 novembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il resistente non ha fornito riscontro.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza promozionale ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 23 e 24 del d.lg. n. 196/2003), all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 (ora, art. 130 del d.lg. n. 196/2003) e gli artt. 10 e 12 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, quest'ultimo modificato dall'art. 179, comma 3, del predetto d.lg. n. 196/2003.

La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996 (ora art. 4, comma 1, lett. a) del d.lg. n. 196/2003).

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime e il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia a mezzo posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r che risulta pervenuta in data 5 dicembre 2003 all'indirizzo indicato dal ricorrente, il titolare del trattamento non ha comunicato all'interessato ed a questa Autorit alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

L'utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non consentita per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell'11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un'idonea informativa e in assenza del previo consenso dell'interessato o di uno degli altri menzionati presupposti del trattamento.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta ai sensi dell'art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 l'utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica che dovr essere altres cancellato dalla resistente con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento. Entro il 31 marzo 2004 il resistente dovr inoltre fornire idoneo riscontro alla richiesta di conoscere l'origine dei dati trattati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a) del d.lg. n.196/2003 e sulla base di un distinto procedimento, l'Autorit instaurer un autonomo procedimento per verificare la liceit e correttezza del trattamento effettuato.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico del resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo nei termini di cui in motivazione;

b) ordina al resistente di comunicare al ricorrente entro il 31 marzo 2004 gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e l'origine dei dati trattati, dando conferma entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico del resistente, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli