Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Graziano Grazzini

nei confronti di

Deutsche Bank S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un istanza formulata nei confronti di Deutsche Bank S.p.A., ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine dei dati medesimi.

Non avendo ottenuto riscontro a tale istanza, l'interessato ha proposto ricorso a questa Autorit ribadendo le proprie richieste.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorit in data 2 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), Deutsche Bank S.p.A.-Direzione Prestitempo, con nota anticipata via fax in data 18 dicembre 2003, nell'allegare il riscontro fornito al ricorrente con nota del 29 settembre 2003, ha comunicato all'interessato i dati personali allo stesso riferiti (che corrispondono a nome e cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, professione e bene finanziato). La resistente ha inoltre precisato che i dati relativi all'andamento dei pagamenti relativo ad un finanziamento concesso il 18 dicembre 2001, nonch ad un finanziamento "inviato a contenzioso in data 1/7/92" e definito "il 18/10/94, sono quelli riferiti alle finalit connesse agli obblighi di legge (antiriciclaggio, conservazione del contratto, dati contabili e fiscali)".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali effettuato da un istituto di credito.

La resistente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito un parziale riscontro all'interessato comunicando allo stesso alcuni dati personali relativi al finanziamento concesso nell'anno 2001 -n. 103927200-. Limitatamente a tale riscontro va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.

Il ricorso deve essere invece accolto parzialmente relativamente ai dati ancora conservati inerenti al finanziamento definito nel 1994 -n. 310049718125-, che la banca non ha specificato, e in ordine all'origine di tutti i dati detenuti, profilo, quest'ultimo, sul quale non stato fornito sufficiente riscontro.

Il titolare del trattamento dovr quindi integrare il riscontro gi fornito comunicando all'interessato in modo intelligibile, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ogni altro dato personale dallo stesso detenuto, specificando altres l'origine dei dati raccolti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla resistente di comunicare al ricorrente, nei termini di cui in motivazione, i dati conservati e non comunicati nel corso dell'istruttoria del procedimento, nonch l'origine di tutti i dati detenuti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili.

Roma, 15 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli