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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 22 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Elisabetta Busuito rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Lecce presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Autocentri Bellini di Sergio Capo e Targasys s.r.l.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente, nel mese di settembre 2003, ha ricevuto una comunicazione da parte del titolare di Autocentri Bellini di Sergio Capo, con la quale, nel ricordare il termine per la revisione periodica del proprio motociclo, le venivano offerti i propri servizi. In calce alla stessa missiva si informava l'interessata che il nominativo della stessa era presente nella "mailing list" di Targasys s.r.l., societ alla quale avrebbe potuto rivolgersi per "consultare, modificare o cancellare gratuitamente i () dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo" per finalit di marketing. A seguito di ci, l'interessata, la quale non aveva avuto rapporti con alcuno dei predetti soggetti, ha proposto due analoghe istanze ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) nei confronti di Autocentri Bellini di Sergio Capo, nonch di Targasys s.r.l., con le quali aveva chiesto conferma dell'esistenza dei dati che la riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine dei dati medesimi, la logica e le finalit del trattamento. L'interessata ha chiesto altres di cancellare i dati. Non avendo ricevuto riscontro, l'interessata ha proposto ricorso nei confronti dei menzionati titolari del trattamento, ribadendo le proprie istanze e chiedendo che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorit in data 4 dicembre 2003, Targasys s.r.l., con nota anticipata via fax il 12 dicembre 2003 e rispondendo "anche in nome e per conto della Autocentri Bellini ()", ha dichiarato che: i dati detenuti in relazione alla ricorrente corrispondono a nome, cognome, indirizzo, marca e modello del veicolo, mese e anno probabile di immatricolazione dello stesso indicati nella contestata missiva; tali dati "sono stati memorizzati nella mailing list informatica dei potenziali interessati ai servizi offerti dalla Autocentri Bellini", sono stati utilizzati nell'ambito della campagna pubblicitaria organizzata per conto di tale soggetto e sono stati acquisiti da societ di marketing specializzate che forniscono liste di dati; i dati in questione sono stati gi cancellati a seguito della ricezione dell'istanza ex art. 13 e che in ogni caso la ricorrente "non ricever pi alcuna comunicazione di natura commerciale/pubblicitaria" da parte di Targasys s.r.l. e di Autocentri Bellini. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di una comunicazione con la quale si preannunciava la scadenza per effettuare la revisione periodica di un motociclo della ricorrente, nell'ambito di una campagna pubblicitaria curata da una societ di marketing. In ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati riferiti alla ricorrente, il ricorso deve essere accolto, essendosi limitate le resistenti ad affermare, in modo del tutto generico, di avere acquisito tali dati da societ di marketing specializzate nel "settore", ma senza indicarne gli estremi identificativi, privando in tal modo la ricorrente della possibilit di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003 nei confronti di tali societ. Le resistenti dovranno pertanto, entro il 31 marzo 2004, specificare l'origine dei dati trattati con riferimento alla ricorrente, indicando gli estremi identificativi completi del/dei soggetto/i dai quali i dati in questione erano stati ricavati. Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149 comma 2, del d.lg. n. 196/2003, in ordine ai restanti profili per i quali stato fornito un sufficiente riscontro. Le resistenti hanno infatti attestato, con dichiarazione della cui veridicit si risponde anche ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di aver cancellato tutti i dati che riguardano la ricorrente, utilizzati al solo fine dell'invio di comunicazioni pubblicitarie, e che la stessa non ricever pi alcuna comunicazione "di natura commerciale/pubblicitaria" da parte di entrambe le resistenti. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto a carico di Targasys s.r.l. e Autocentri Bellini, in misura pari a 75 euro per ciascun soggetto, stante la necessit di disporre, ai sensi del citato art. 150, comma 3, una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, all'interessata. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere l'origine dei dati e ordina a Targasys s.r.l. e Autocentri Bellini di Sergio Capo di corrispondere a tale richiesta entro il 31 marzo 2004, dando comunicazione a questa Autorit entro la stessa data dell'avvenuto adempimento; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico, previa parziale compensazione, per giusti motivi, della residua parte, di Targasys s.r.l. e Autocentri Bellini di Sergio Capo, nella misura di 75 euro per ciascun soggetto, le quali dovranno liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 22 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |