Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 22 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Lorenzo Gilardi, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Massa, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Barclays Bank plc;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 1:3 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale, nel contestare la ricezione di posta a contenuto promozionale (offerta di una carta di credito), aveva chiesto alla resistente la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, nonch di conoscere la logica e la finalit su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del responsabile. L'interessato aveva altres chiesto la cancellazione di tutti i dati che lo riguardano in possesso della resistente.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003), l'interessato ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 2 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 16 dicembre 2003, sostenendo in particolare:

      che i dati personali dell'interessato in possesso della societ "sono esclusivamente nome, cognome e indirizzo";

      di aver utilizzato i predetti dati "unicamente per un singolo invio di materiale promozionale";

      che i dati del ricorrente sono stati forniti da "Cemit Interactive Media S.p.A. ()", che ha garantito la liceit della raccolta;

      che "titolare del trattamento Barclays Bank plc-Divisione Barclaycard (..)";

      di non aver comunicato o diffuso a terzi i dati del ricorrente e che gli stessi "saranno comunque prontamente cancellati". La resistente ha altres attestato che richieder "a enti quali Cemit" di escludere il nominativo dell'interessato "da ogni futura comunicazione commerciale".

Con ulteriore nota pervenuta a questa Autorit il 19 dicembre 2003, la resistente ha altres comunicato, ad integrazione del riscontro gi fornito, di non aver designato alcun responsabile del trattamento.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su alcune richieste formulate nei confronti di un istituto di credito in riferimento alla ricezione di una comunicazione promozionale.

La resistente, seppur solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito al ricorrente un sufficiente riscontro in ordine alle richieste di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere gli stessi e la loro origine, nonch la logica, la finalit su cui si basa il trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. In ordine a tali profili va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg n. 196/2003.

In ordine alla richiesta volta ad inibire l'invio di corrispondenza promozionale/pubblicitaria il ricorso deve essere invece accolto. In ordine a tale richiesta, che a prescindere dal suo tenore formale va qualificata come opposizione al trattamento dei dati utilizzati per tali finalit, la resistente ha fornito un riscontro non del tutto idoneo essendosi limitata a dichiarare che i dati del ricorrente saranno cancellati senza che, alla data odierna, risulti in atti che tale operazione sia stata effettuata e che la resistente abbia adottato ogni idonea misura per evitare il futuro inoltro all'interessato di altre proprie comunicazioni promozionali.

La resistente dovr pertanto integrare i riscontri gi forniti dando assicurazione all'interessato, entro il 31 marzo 2004, di aver adottato ogni misura idonea a impedire il proprio futuro utilizzo dei dati del ricorrente per scopi promozionali e pubblicitari.

L'Autorit verificher peraltro nell'ambito di un distinto procedimento l'osservanza dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del d.lg. n. 196/2003.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Barclays Bank plc, stante la necessit di disporre una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, sia pure tardivo, fornito dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati a scopi promozionali e pubblicitari e ordina alla resistente di corrispondere alla richiesta dell'interessato nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Barclays Bank plc che dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 gennaio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli