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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 22 gennaio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli nei confronti di XY; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003) con la quale, nel contestare l'invio di alcuni messaggi di posta elettronica non sollecitati, oltre ad alcune domande non previste dal predetto art. 13, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l'origine dei dati personali, opponendosi al trattamento degli stessi a fini commerciali e promozionali. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo anche di porre a carico del resistente le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 4 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), il resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 12 dicembre 2003, sostenendo: che l'e-mail in oggetto consisteva a suo avviso della "sola richiesta di autorizzazione all'invio di materiale pubblicitario"; che tale indirizzo stato fornito a pagamento con un data-base da Consultingweb s.r.l. la quale ha trasmesso al resistente "un elenco all'interno del quale l'indirizzo era stato, per errore, ripetuto due volte" e che riguarderebbero soggetti che avrebbero previamente acconsentito al trattamento dei dati. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalit promozionali ad un indirizzo di posta elettronica. La ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996 (ora, art. 4, comma 1, lett. a), del d.lg. n. 196/2003). Dalla documentazione in atti non emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del d.lg. n. 196/2003). Risultano inoltre con ogni probabilit in contraddizione le dichiarazioni della societ nella parte in cui asseriscono da un lato che il data-base riguardava soggetti che avevano assentito al trattamento dei dati e, dall'altro lato, che con l'e-mail contestata si voleva unicamente acquisire un nuovo consenso. L'utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti mediante acquisto di data-base od attraverso particolari software o reperiti in Internet non consentita per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell'11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un'idonea informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 e in assenza del previo consenso dell'interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate. Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica che deve ritenersi impiegato per finalit promozionali, contrariamente a quanto asserito in atti. In ordine a tale profilo non stato infatti fornito un riscontro adeguato. Il resistente dovr pertanto cancellare con effetto immediato dalla data di ricezione del presente provvedimento l'indirizzo e-mail del ricorrente attestando inoltre, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, di aver adottato, oltre la cancellazione, ogni idonea misura volta ad evitare il futuro inoltro di ulteriori comunicazioni del genere contestato. Entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento il resistente dovr altres fornire idoneo riscontro alla richiesta del ricorrente di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003, profilo in ordine al quale il resistente non ha fornito alcun riscontro. Con riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati trattati, va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 avendo il resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro indicando gli estremi identificativi del soggetto da cui erano stati acquisiti una serie di indirizzi, fra cui quello del ricorrente. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento previamente determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di XY, stante la necessit di disporre, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, una parziale compensazione per giusti motivi legati al riscontro, per quanto tardivo ed incompleto, fornito dal titolare. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati e ordina al XY di corrispondere alla richiesta del ricorrente nei termini di cui in motivazione; b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato e ordina al resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dello stesso nel termine di cui in motivazione, dando conferma entro la medesima data all'interessato ed a questa Autorit dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b) del presente provvedimento; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto nella misura di 150 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico del XY, che dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 22 gennaio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |