Provvedimento del 22 gennaio 2004
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot che presiede la riunione, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe XY
nei confronti di
Crif S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Citicorp Finanziaria S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A.;
Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO
L'interessato ha inviato un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) a Unicredit Banca S.p.A., Citicorp Finanziaria S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A, con la quale, unitamente ad istanze non previste da tale disposizione, ha chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano presso Crif S.p.A. (relativi ad alcuni finanziamenti rispetto ai quali si erano verificati, a suo avviso, ritardi modesti nei pagamenti, peraltro regolarizzati entro pochi giorni). L'interessato ha sollecitato invece nei confronti di Crif S.p.A. la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali, richiesta cui tale "centrale rischi" privata ha provveduto con nota del 20 ottobre 2003 fornendo all'interessato un report contenente l'elenco delle posizioni che lo riguardano censite nella propria banca dati.
Non avendo ricevuto risposta da Unicredit Banca S.p.A. e non ritenendosi soddisfatto dei riscontri ottenuti da Bipielle Ducato S.p.A., Citicorp Finanziaria S.p.A. e Crif S.p.A., l'interessato ha proposto ricorso nei confronti delle quattro societ ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 d.lg. n. 196/2003), con il quale, nel contestare anche il trattamento di dati relativi ad una carta di credito rateale emessa da Bipielle Ducato S.p.A., di fatto mai utilizzata perch non consegnata, ha ribadito la propria istanza di cancellazione dall'archivio della citata "centrale rischi" chiedendo, in via subordinata, "l'integrazione" dei dati accessibili a terzi al fine di rendere comprensibile l'andamento dei rapporti di finanziamento. L'interessato ha chiesto altres che le spese del procedimento siano poste a carico delle societ titolari del trattamento e che il Garante condanni queste ultime al risarcimento del danno.
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 9 dicembre 2003, Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 22 dicembre 2003, ha dichiarato che "le posizioni di cui alle lett. a), b), c), e d) della parte narrativa del ricorso", (ovvero a tutte quelle cui si riferiscono le richieste dell'interessato), "non sono attualmente pi presenti nella banca dati di Crif S.p.A." In ragione di ci, Crif S.p.A. ha chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso compensando integralmente le spese tra le parti.
Con nota inviata via fax in pari data Unicredit Banca S.p.A. ha dichiarato di aver infatti gi richiesto a Crif S.p.A. la cancellazione delle "evidenze relative ad un credito personale erogato da Credit Italiano (ora Unicredit Banca S.p.A.) nel luglio 1999 estinto anticipatamente il 07/12/2001".
Con nota anticipata via fax il 23 dicembre 2003 Citicorp Finanziaria S.p.A., nel ribadire quanto gi affermato con nota del 13 novembre, ha sostenuto di aver trattato lecitamente i dati relativi al finanziamento tuttora in corso con l'interessato e di aver comunicato a Crif S.p.A. i dati relativi ai ritardi nei pagamenti, cos come la notizia dell'avvenuta regolarizzazione degli inadempimenti stessi, e di non essere tenuta a cancellare per proprio conto tali dati in quanto non trattati in violazione di legge.
Con nota anticipata via fax il 31 dicembre 2003 Bipielle Ducato S.p.A. ha fornito al ricorrente l'elenco dei dati che lo riguardano in relazione ad un finanziamento concesso allo stesso il 30 marzo 2001 ed ancora in corso (con dicitura "nessuna segnalazione" nel report Crif), nonch ad una carta di credito emessa il 13 febbraio 2002 che non sarebbe mai stata "recapitata in quanto errato l'indirizzo indicato dal cliente"; dati che erano stati comunicati alle "centrali rischi" private Crif ed Experian, "previo consenso rilasciato dal cliente in forma specifica". La resistente ha comunque precisato di aver gi sollecitato a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati censiti in relazione a tale carta, informandone il ricorrente con raccomandata del 1 dicembre 2003.
CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da due societ finanziarie, un istituto di credito ed una cd. "centrale rischi" privata in relazione ad alcune operazioni di finanziamento.
Dalla documentazione in atti risulta che Unicredit Banca S.p.A., Bipielle Ducato S.p.A. hanno richiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati a suo tempo comunicati con riferimento al ricorrente, richiesta cui Crif S.p.A. ha provveduto cancellando tutte le posizioni censite nella propria banca dati in ordine ai quali l'interessato aveva sollecitato la cancellazione. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicit gli autori rispondono anche ai sensi dell'art. 168 d.lg. n. 196/2003 ("Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Unicredit Banca S.p.A., Bipielle Ducato S.p.A. e Crif S.p.A. ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003.
Parimenti va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso anche relativamente alle istanze nei confronti di Citicorp Finanziaria S.p.A.. Senza entrare nel merito della controversa fondatezza delle deduzioni del ricorrente al riguardo, risulta dalla documentazione in atti che i dati personali dello stesso comunicati dal citato titolare a Crif S.p.A. sono stati gi cancellati dalla banca dati della "centrale rischi" stessa.
Deve essere invece dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta dal ricorrente non essendo il Garante competente in ordine a tale istanza che, qualora ne ricorrano i presupposti, potr essere proposta dinanzi all'autorit giudiziaria.
L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Citicorp Finanziaria S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A. nella misura di euro 50 ciascuna, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati dalle resistenti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle istanze rispettivamente presentate nei confronti dei resistenti;
b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;
c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Citicorp Finanziaria S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A., nella misura di 50 euro ciascuna, le quali dovranno liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 22 gennaio 2004
Il presidente
Rodotà
Il relatore
Rasi
Il segretario generale
Buttarelli