| Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 22 gennaio 2004 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. GaetanoRasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Francesco Re nei confronti di A.B.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generaleai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanzaformulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 deld.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) nei confronti di A.B., con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di postaelettronica non sollecitata (concernente l'invito ad inserirsi in un meccanismoper l'invio sistematico di e-mail al fine di conseguire beneficieconomici) ad un indirizzo e-mail che lo stesso dichiara essere "proprio"(francescore@tiscalinet.it), aveva chiesto di avere conferma dell'esistenzadi dati che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile,di conoscere l'origine dei dati medesimi, la logica e le finalità deltrattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile deltrattamento, ove designato, nonché di cancellare i dati medesimi, opponendosial loro trattamento. Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n.675/1996 (ora, art. 145 d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprieistanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per ilprocedimento. All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato daquesta Autorità in data 2 dicembre 2003, il resistente, con messaggio e-maildel 17 dicembre 2003, ha dichiarato di aver inviato una lettera al ricorrenteesponendo le proprie "ragioni" in merito al fatto oggetto diricorso. Il resistente ha anche aggiunto di non essere "il mittentedell'e-mail incriminata ma soltanto un altro utente truffato" e diaver ricevuto il materiale utilizzato per spedire il messaggio e-mail inquestione "da altri utenti" i quali gli avrebbero assicuratotrattarsi di "un guadagno sicuro a norma di legge". Con memoria anticipata via fax il 19 dicembre 2003 il ricorrente hasostenuto di non aver a tale data ricevuto alcun riscontro dal resistente ed haribadito le proprie richieste. Invitato a fornire a questa Autorità copia della lettera già trasmessaal ricorrente il resistente, con lettera pervenuta il 24 dicembre 2003, purribadendo di avere già fornito al ricorrente il riscontro richiesto, non hainviato copia della citata lettera, ma si è limitato a trasmettere copia dialcuni messaggi inerenti "il sistema multilivello" chiedendoal Garante di valutare la legittimità di tale sistema. CIŅ PREMESSO IL GARANTEOSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuatoattraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica senzache risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno deipresupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996 (ora,artt. 23 e 24 d.lg. n. 196/2003) e all'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171(ora, art. 130 del d.lg. n. 196/2003). Il ricorso deve essere accolto in riferimento a diverse richieste. L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha datoluogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quantoprecisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996(ora, art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lg. n. 196/2003). A tale trattamento nonsi applica l'art. 3, comma 1, della legge n. 675/1996 (ora art. 5, comma3, d.lg. n. 196/2003) che esclude dall'ambito di applicazione della stessa"il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche perfini esclusivamente personali". Il meccanismo collegato alla e-mailin questione e al sistema «Mlm» sviluppa una procedura di marketingmultilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di datipersonali a scopo di possibile lucro e che, pur partecipandovi anche personefisiche, anziché imprese, non può essere perciò qualificato nel caso concretoalla stregua di un trattamento a fini "esclusivamente personali"ai sensi della citata normativa. Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 dellacitata legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 d.lg. n. 196/2003), sono pertantolegittime. La disponibilità di indirizzi di posta elettronica resi conoscibilidagli interessati attraverso siti web o newsgroup o altri mezzi varapportata alle finalità per cui essi vi sono stati pubblicati. I datipersonali resi in tal modo conoscibili in relazione a finalità ed eventidelimitati non sono infatti liberamente utilizzabili per l'invio generalizzatodi e-mail aventi finalità differenti (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio2001, pubblicato in Bollettino del Garante n. 16, pag. 39). La persona fisica che ha agito in qualità di titolare del trattamentoha dichiarato, con messaggio e-mail in data 17 dicembre 2003, nonché conlettera pervenuta il 24 dicembre 2003, di aver fornito riscontro alle richiestedel ricorrente, ma non ha inviato copia di tale riscontro, limitandosi aconfermare di aver trattato i dati personali del ricorrente (unico profilo,quest'ultimo, per il quale può essere dichiarato parzialmente non luogo aprovvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n.196/2003). Alla data del 19 dicembre 2003, il ricorrente ha dichiarato di nonaver ancora ricevuto riscontro e non risultano successive note. Dalla documentazione in atti non risulta quindi la provadell'adempimento alle altre richieste del ricorrente. Pertanto il ricorso deveessere per queste parti accolto e il resistente dovrà adempiere puntualmente atutte le richieste formulate dal ricorrente (diverse da quella della confermadell'esistenza dei dati), entro il termine del 31 marzo 2004, dandocomunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorità ed all'interessatoentro la medesima data. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento èdeterminato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nellamisura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria,tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione delricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro acarico del resistente, stante la necessità di disporre, ai sensi dell'art. 150,comma 3, una parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto delriscontro, sia pure tardivo e incompleto, fornito dal resistente. PER QUESTI MOTIVI ILGARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine allarichiesta del ricorrente di avere conferma dell'esistenza di dati personali chelo riguardano; b) accoglie il ricorso in riferimento alle altre richieste delricorrente e ordina a A.B. di corrispondere alle stesse entro il31 marzo 2004, dando comunicazione anche a questa Autorità dell'avvenutoadempimento; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presenteprocedimento posto, nella misura di 100 euro, previa parziale compensazione pergiusti motivi della residua parte, a carico di A.B., il qualedovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 22 gennaio 2004
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