Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Carla Ferrara

nei confronti di

Medici senza frontiere Onlus,

Consodata S.p.A.,

Seat Pagine gialle S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

A seguito della ricezione di materiale pubblicitario relativo all'attivit svolta da Medici senza frontiere Onlus, la ricorrente ha formulato una richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1 gennaio 2004) nei confronti delle resistenti, al fine di avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, di conoscerne il contenuto e l'origine, nonch la logica, le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. L'interessata ha chiesto altres la cancellazione dei dati in questione.

Ritenendo insoddisfacenti i riscontri ottenuti, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 s. del Codice) con il quale ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 22 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del Codice), Consodata S.p.A., con nota anticipata via fax il 9 gennaio 2004, ha dichiarato:

      che, a seguito di una precedente istanza di cancellazione formulata dalla ricorrente, la societ aveva provveduto ad "eliminare i dati della sua utenza telefonica dall'archivio telefonico";

      che i dati relativi all'interessata ceduti a Medici senza frontiere Onlus erano invece contenuti in un "archivio elettorale, in cui erano presenti () dati personali estratti dalle liste elettorali, ossia da elenchi disponibili al pubblico presso gli uffici comunali";

      di aver "provveduto a cancellare tutti i dati" riferiti alla ricorrente anche da detto archivio;

      di volersi astenere per il futuro dall'inviare all'interessata informazioni del genere contestato.

Al medesimo invito, Seat Pagine gialle S.p.A. ha risposto ribadendo la propria estraneit al trattamento effettuato (gi rappresentata alla ricorrente in sede di riscontro all'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996) e dichiarando di avere inibito il trattamento dei dati personali relativi all'interessata per finalit di marketing diretto fin dal settembre 2002, a seguito di un'istanza ex art. 13 della citata legge e di un ricorso a suo tempo proposto a questa Autorit e deciso il 30 settembre 2002.

Medici senza frontiere Onlus, con fax in data 8 gennaio 2004, ha comunicato di avere fornito riscontro alle istanze della ricorrente il 10 novembre 2003 (nel quale aveva dichiarato di non detenere dati che la riguardano nei propri registri), ed ha ulteriormente precisato che:

      "la societ fornitrice e responsabile del trattamento del nominativo" della ricorrente " la Consodata S.p.A. () che, celermente allertata dall'Associazione Medici senza frontiere, asseriva di aver provveduto alla cancellazione del nominativo in oggetto";

      Consodata S.p.A. aveva, al punto n. 6 delle condizioni generali di vendita previste nel contratto sottoscritto dall'Associazione, dichiarato che "i dati forniti sono utilizzabili per attivit di direct marketing e sono costantemente aggiornati";

      "mai l'associazione avrebbe stipulato accordi con tale societ se non fossero state rese tutte le garanzie sulla liceit dell'estrazione dei dati e del relativo trattamento".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali per finalit di invio di materiale pubblicitario e deve essere dichiarato infondato nei confronti di Seat Pagine gialle S.p.A.

La societ resistente ha fornito un riscontro idoneo gi a seguito dell'istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, dichiarando di aver inibito il trattamento dei dati che la riguardano da oltre un anno e di non aver pi comunicato il nominativo della stessa a terzi. Alla luce di tali dichiarazioni, ribadite nel procedimento, la successiva proposizione di un ricorso ex art. 29 della medesima legge (ora, art. 145 del Codice) non risulta giustificata, dal momento che la ricorrente era gi in possesso degli idonei elementi di risposta richiesti.

Il ricorso deve invece essere accolto limitatamente alla richiesta, rivolta a Consodata S.p.A, di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice. Al riguardo, tale societ non ha fornito alcuna risposta. Consodata S.p.A. dovr pertanto integrare i riscontri gi forniti comunicando, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento designati, dando conferma di tale adempimento a questa Autorit, entro la stessa data.

Con riferimento alle restanti richieste formulate nei confronti di Consodata S.p.A., tale societ, solo nel corso del procedimento, ha individuato e comunicato alla ricorrente l'origine dei dati che la riguardano, ed ha altres attestato (con dichiarazione di cui l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver gi cancellato tutti i dati alla stessa riferiti, assicurando di non inviare in futuro altre comunicazioni.

Va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine a tali richieste formulate nei confronti di Consodata S.p.A., nonch in riferimento alle istanze avanzate nei riguardi di Medici senza frontiere Onlus.

Quest'ultimo titolare, che aveva gi fornito una prima risposta all'istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, ha infatti completato il proprio riscontro specificando l'origine dei dati personali della ricorrente.

Questa Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice i presupposti di liceit del trattamento effettuato da Consodata S.p.A., in relazione alla presenza di un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, anche in relazione alle nuove disposizioni introdotte dall'art. 177, comma 5, del Codice in materia di utilizzazione dei dati personali tratti dalle liste elettorale, e a decisioni del Garante relative a ricorsi presentati nei confronti della resistente medesima.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico di Consodata S.p.A. determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Sussistono i presupposti, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per compensare le spese nei riguardi di Medici senza frontiere Onlus, per giusti motivi legati al riscontro fornito, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, da tale titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Seat Pagine gialle S.p.A.;

b) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Consodata S.p.A. in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina alla societ di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste formulate nei confronti di Consodata S.p.A. e di Medici senza frontiere Onlus;

d) determina nella misura forfettaria di 250 euro l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Consodata S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente, e dichiara compensate le spese nei riguardi di medici senza frontiere Onlus.


Roma, 12 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello/span>

Il segretario generale
Buttarelli