Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ashkan Bonakdar Sakhi, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Bravo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente, contattato da una societ di recupero crediti in relazione al mancato pagamento di alcuni importi relativi ad un contratto stipulato con Infostrada S.p.A. (oggi Wind Telecomunicazioni S.p.A.), afferma di non aver ricevuto riscontro dalla societ resistente ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale, nel contestare "l'esistenza di qualsiasi addebito", aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l'origine, la logica e le finalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi dell'eventuale responsabile, se designato, nonch dei soggetti cui i dati sono stati comunicati. L'interessato aveva, altres, sollecitato la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, opponendosi al loro trattamento a fini commerciali e pubblicitari.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora art. 145 del d.lg. n. 196/2003) con il quale ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 22 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax l'11 gennaio 2004 comunicando i soli dati anagrafici dell'interessato e sostenendo che:

      "tali dati venivano raccolti () in data 25 maggio 2000, in occasione di una () adesione" da parte del ricorrente alla proposta di abbonamento "Freedomland Internet Television con comodato gratuito del Web decoder" e alla conseguente sottoscrizione di un "contratto Infostrada, per il servizio Pronto 1055 sull'utenza ()";

      "ad oggi il contratto Pronto 1055 risulta sospeso e risultano insolute tutte le fatture comprensive dei canoni free relative al contratto Freedomland";

      risulterebbe sempre intestata al ricorrente "l'utenza () sulla quale in data 27 maggio 2000 veniva attivato il servizio Pronto 1055 in Carrier Selection () con l'opzione Spazio zero", per la quale "veniva emessa la fattura n . (), rimasta insoluta () e le successive fatture, anche queste rimaste insolute, relative solo ai canoni dell'opzione Spazio Zero";

      tale utenza risulta disattivata in data 30 gennaio 2001;

      la richiesta di cancellazione dei dati personali non potrebbe essere a suo avviso accolta, dal momento che gli stessi non sono trattati in violazione di legge.

Il ricorrente, con fax inviato in data 15 gennaio 2004, ha contestato il riscontro, rilevando, tra l'altro, che lo stesso privo di riferimenti in ordine ai dati di contenuto economico, alle informazioni relative al presunto traffico telefonico, alle indicazioni richieste circa l'origine dei dati e al responsabile del trattamento designato.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ di telecomunicazioni in relazione alla fornitura di servizi di telefonia.

Va anzitutto accolto il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il titolare del trattamento non ha fornito riscontro a tale richiesta e dovr pertanto comunicare all'interessato gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designati ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003, entro il 20 aprile 2004, dando conferma a questa Autorit entro la stessa data dell'avvenuto adempimento.

Con riferimento all'ulteriore richiesta volta ad ottenere la comunicazione dei dati personali e la loro origine, nonch all'opposizione al loro trattamento per i fini commerciali e pubblicitari prevista dall'art. 7, comma 4, lett. b), del d.lg. n. 196/2003, la resistente si limitata a fornire il solo elenco dei dati anagrafici (sostenendo peraltro indebitamente che si trattava dei soli dati personali in suo possesso), unitamente ad una breve ricostruzione dei fatti che per non idonea a fornire una adeguata risposta alle richieste dell'interessato. Anche in ordine a tali profili il ricorso va pertanto accolto e il titolare dovr comunicare al ricorrente, entro il medesimo predetto termine sopraindicato, tutti i dati personali da essa detenuti (ivi comprese le informazioni relative all'eventuale traffico telefonico in contestazione ed agli importi fatturati) e la relativa origine, provvedendo alla loro trasposizione su supporto cartaceo o informatico in conformit a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lg. n. 196/2003. La resistente dovr inoltre astenersi con effetto immediato dall'ulteriore trattamento dei dati personali del ricorrente per tutti i fini commerciali e pubblicitari di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), del d.lg. n. 196/2003, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il 20 aprile 2004.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. 196/2003 in riferimento alla richiesta di conoscere i dati personali gi comunicati, le finalit e le modalit del trattamento, avendo la societ resistente fornito in proposito un riscontro sufficiente.

In relazione alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorso deve essere invece dichiarato infondato. L'art. 7, comma 3, lett. b), del d.lg. n. 196/2003 prevede che tale richiesta possa essere proposta quando il trattamento effettuato in violazione di legge. Nel caso in questione, allo stato degli atti, non risultano dalla documentazione prodotta elementi tali da giustificare la medesima richiesta, tenendo anche conto che il trattamento e la successiva comunicazione dei dati stessi risultano essere stati effettuati in relazione a ipotetici contratti intercorsi tra le parti, la cui effettiva sussistenza e validit potr essere accertata dinanzi alla competente autorit giudiziaria. Con separato provvedimento dell'Autorit, verr comunque instaurato un autonomo procedimento per verificare l'idoneit dell'informativa rilasciata all'interessato e della manifestazione di volont allo stesso richiesta.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la specifica richiesta di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati, che non rientra tra le posizioni giuridiche tutelate dall'art. 13 della legge n. 675/1996 (v. ora art. 7, comma 2, lett. e), del d.lg. n. 196/2003).

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A. determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, d.lg. n. 196/2003 nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e ordina a Wind Telecomunicazioni S.p.A. di dare comunicazione al ricorrente del nominativo del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i entro il termine di cui in motivazione, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione di tutti i dati personali detenuti e non ancora comunicati, nonch della loro origine, e in relazione all'opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, ordinando alla societ resistente di ottemperare a tali richieste nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle altre richieste;

d) dichiara infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati;

e) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;

f) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli