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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12 febbraio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Luca Marcon nei confronti di Telemaco (fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni); Telecom Italia S.p.A.; Vista la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente, dipendente di Telecom Italia S.p.A., ha dichiarato di aver ricevuto "sul posto di lavoro" una comunicazione da parte di Telemaco (fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni), con la quale venivano illustrate "le nuove modalit di consultazione on line () dei dati anagrafici e di contribuzione". Non avendo "mai aderito" al Fondo "in quanto gi iscritto al fondo Laborfonds", il ricorrente aveva formulato al primo Fondo, il 28 marzo 2003, un'istanza, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004), con la quale (oltre ad alcune istanze non previste dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), aveva chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscere la relativa origine, la logica, le finalit e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonch di ottenere il blocco e la cancellazione dei dati trattati in modo illecito e l'attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. A tale istanza Telemaco aveva risposto in data 18 aprile 2003 dichiarando che a seguito di una "verifica" emerso che Telecom Italia S.p.A. "ha inserito il nominativo" dell'interessato "nei file anagrafici che mensilmente vengono inviati al Fondo e che la societ di service, incaricata dal Fondo di gestire gli archivi, non ha effettuato il dovuto controllo sulla esistenza della domanda di adesione". Telemaco aveva affermato di aver "gi richiesto la cancellazione" dai propri archivi dei dati relativi al ricorrente. Con una successiva istanza formulata il 30 aprile 2003 ai sensi del citato art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., il ricorrente aveva chiesto (oltre ad altre istanze parimenti non previste dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996), di avere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano "relativamente alla trasmissione dei medesimi al fondo Telemaco", di conoscere la relativa origine, la logica, le finalit e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Con la medesima istanza l'interessato aveva chiesto anche il blocco e la cancellazione dei dati trattati in modo illecito nonch l'attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Con una nota inviata il 13 maggio 2003, Telecom Italia S.p.A. aveva risposto dichiarando che "per un mero disguido tecnico" il nominativo del ricorrente "era stato inserito nel flusso dei dati anagrafici inviati al Fondo Telemaco" e che stava compiendo "quanto necessario" per cancellare i dati del ricorrente dagli archivi del Fondo. Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003) l'interessato, nel ribadire le proprie istanze, ha dichiarato di aver ricevuto in data 8 dicembre 2003 dal Fondo Telemaco "un'ennesima comunicazione" ed ha anche chiesto di porre a carico dei titolari del trattamento le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato il 30 dicembre 2003 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), Telemaco ha risposto con nota inviata via fax il 15 gennaio 2004, sostenendo che la cancellazione dei dati del ricorrente, "per () problemi legati alla gestione dei flussi informatici e comunicativi, avvenuta solo in data 10 dicembre 2003". Il ricorrente, con nota inviata via fax il 24 gennaio 2004, ha sostenuto che "l'errato trattamento dei dati personali () non si limitato al ricorrente ()" e risulta aver "coinvolto la totalit dei lavoratori iscritti al Fondo Laborfonds di Telecom Italia S.p.A. ()" del Trentino Alto Adige. Telecom Italia S.p.A., con note del 20 gennaio e del 5 febbraio 2004, nel ribadire quanto dichiarato nel precedente riscontro del 13 maggio 2003, ha affermato che "a causa di un mero disguido tecnico sono stati erroneamente trasmessi al Fondo di previdenza complementare Telemaco i dati anagrafici dei dipendenti Telecom Italia iscritti al fondo previdenza complementare Laborfonds (fondo destinato ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige)", e che "non appena rilevato l'errore sono state effettuate tutte le necessarie verifiche e poste in essere le conseguenti attivit funzionali alla cancellazione () dei dati personali erroneamente trasmessi (), avvenuta per tutte le posizioni il 10 dicembre 2003". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro e da un fondo di previdenza complementare, e riferiti ad un dipendente. Per quanto concerne Telemaco (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni), il ricorso va accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, in riferimento alla quale non stato fornito riscontro. Telemaco dovr pertanto comunicare all'interessato entro il 20 aprile 2004 gli estremi identificativi del/i responsabile/i eventualmente designati ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003, dando conferma a questa Autorit entro la stessa data dell'avvenuto adempimento. In relazione alle altre istanze nei riguardi del Fondo va invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, avendo il Fondo fornito un sufficiente riscontro, sostenendo tra l'altro (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde sul piano penale ai sensi dell'art. 168 del d.lg. n. 196/2003: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver gi cancellato i dati personali dell'interessato. Il ricorso va parimenti accolto nei confronti di Telecom Italia S.p.A. con riferimento alla richiesta di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento eventualmente designato. Al riguardo la societ non ha fornito anch'essa riscontro e dovr pertanto comunicare all'interessato il nominativo del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196/2003, entro il 20 aprile 2004, dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro la stessa data. Va infine dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, in ordine alle restanti richieste rivolte a Telecom Italia S.p.A., avendo la societ fornito al riguardo un sufficiente riscontro, sia pure tardivamente. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto a carico dei titolari del trattamento nella misura di 125 euro a carico di Telemaco (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni) e di 125 euro a carico di Telecom Italia S.p.A. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso nei confronti di Telemaco (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni) e di Telecom Italia S.p.A. limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nei confronti dei resistenti; c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone in misura pari a 125 euro a carico di Telemaco (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle aziende di telecomunicazioni) e di 125 euro a carico di Telecom Italia S.p.A., che dovranno liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 12 febbraio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |