Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 18 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gianluca Pasquale

nei confronti di

Aliscafi Snav S.p.A,;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004) con la quale aveva chiesto alla resistente la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonch la logica e le finalit su cui si basa il trattamento. L'interessato aveva, altres, sollecitato la cancellazione dei dati trattati di cui non necessaria la conservazione ed ha chiesto l'attestazione che tale cancellazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 novembre 2003, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente non ha fornito alcun riscontro.

Con due note datate 12 dicembre 2003 e 27 gennaio 2004, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

Attesa la necessit di acquisire i necessari elementi di valutazione in ordine alle richieste dell'interessato da parte del titolare del trattamento, questa Autorit, con nota del 9 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 149, comma 7, d.lg. n. 196/2003, ha prorogato di quaranta giorni il termine per la decisione sul ricorso, dandone comunicazione con rinnovato invito a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, a cura del Comando I Gruppo-Nucleo Operativo di Napoli della Guardia di finanza. Anche a tale invito il titolare non ha fornito riscontro.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta dell'interessato volta ad accedere ai dati personali che lo riguardano e ad ottenerne la cancellazione.

Il titolare del trattamento, cui l'invito ad aderire stato inoltrato sia a mezzo posta prioritaria, sia con raccomandata a.r. (e successivamente con notifica a cura della Guardia di finanza) non ha fornito alcun riscontro alle legittime richieste del ricorrente.

Il ricorso deve essere accolto.

Il titolare del trattamento dovr pertanto riscontrare tutte le richieste del ricorrente entro il 31 marzo 2004 dando comunicazione di tale adempimento a questa Autorit entro la medesima data.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di riscontrare tutte le richieste del ricorrente entro il 31 marzo 2004, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Aliscafi Snav S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 febbraio 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli