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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 25 febbraio 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; esaminato il ricorso presentato da Scala reale s.r.l., in persona del legale rappresentante, Amos Vignali nei confronti di Uni-factor S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Maria Cosoli presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: La ricorrente, dopo aver ricevuto due messaggi di posta elettronica non sollecitati a carattere pubblicitario relativi all'attivit svolta dalla societ resistente, ha formulato un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con la quale (oltre ad alcune istanze non previste dal medesimo art. 13), ha chiesto di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo. Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 d.lg. n. 196/2003), l'interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, la societ resistente, con note anticipate via fax il 28 gennaio ed il 2 febbraio 2004, nel ribadire quanto comunicato al ricorrente con raccomandata a/r, pervenuta all'interessata il 7 novembre 2003 (di cui ha allegato copia), in ordine alla richiesta relativa al responsabile del trattamento e all'opposizione formulata, ha dichiarato di: aver acquisito l'indirizzo e-mail "a seguito della consultazione del sito Internet della Fiera Saie di Bologna" in cui lo stesso contenuto "nella forma di link" e pi precisamente in veste di "chiaro invito ad essere contattata anche mediante il semplice click sul proprio indirizzo e-mail"; aver inviato alla ricorrente due sole "e-mail, la prima in data 27 novembre 2002 e la seconda in data 15 ottobre 2003", con l'intento di effettuare "una negoziazione ad personam con la ditta Scala Reale, leader nel proprio settore"; "astenersi per il futuro dal porre in essere ulteriore attivit di inoltro e-mail nei confronti di soggetti terzi" che non abbiano manifestato un consenso specifico; aver riscontrato, nonostante l'imprecisione dell'istanza dell'interessato, anche la richiesta relativa all'avvenuto adempimento all'obbligo di notificazione. Le posizioni della resistente sono state ulteriormente ribadite nell'audizione del 10 febbraio 2004. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica. Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali della ricorrente, cui la resistente ha fornito riscontro solo a seguito della presentazione del ricorso. Il ricorso deve essere invece dichiarato infondato in ordine alle altre due richieste, alle quali la societ aveva fornito gi idoneo riscontro con la lettera pervenuta il 7 novembre 2003. Alla luce di tale riscontro, la successiva riproposizione di tali istanze con un ricorso ex art. 29 della medesima legge (ora, art. 145 d.lg. n. 196/2003) non risultava quindi giustificata. Questa Autorit verificher nell'ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del d.lg. n. 196/2003 i presupposti di liceit del trattamento in relazione all'assenza di un'idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 nel coupon inserito nella comunicazione inviata dalla resistente. Sussistono giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti dalla resistente, prima e dopo la presentazione del ricorso, per compensare integralmente le spese tra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA: a) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati; b) infondate le altre richieste; c) compensate le spese tra le parti. Roma, 25 febbraio 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |